Ottemperanza per mancato pagamento della Carta del docente (TAR Sardegna n. 451 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del pagamento di una somma di denaro riconosciuta da una sentenza passata in giudicato, configura un’inottemperanza che legittima il tribunale amministrativo ad accogliere il ricorso e a nominare un commissario ad acta. Il commissario è incaricato di provvedere, in via sostitutiva, all’adempimento dell’obbligo, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Ordinario, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.500,00.
Nonostante la sentenza fosse divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento del capitale. Avendo l’Amministrazione liquidato solo le spese legali, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, pur avendo provveduto al pagamento delle spese di lite, aveva omesso di eseguire la parte principale del giudicato, ossia il riconoscimento e l’erogazione della somma relativa alla Carta del docente. La dichiarazione dell’Amministrazione di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento non è stata ritenuta sufficiente, non essendo state fornite utili indicazioni per una tempestiva risoluzione della controversia.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo integrata l’inottemperanza e ha disposto la nomina di un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Per l’adempimento è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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