Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del nulla osta al lavoro (TAR Lombardia n. 3589 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il ricorrente ottiene, nelle more del giudizio, il provvedimento favorevole richiesto, venendo meno l’interesse alla decisione. La circostanza che l’amministrazione abbia rilasciato l’atto solo successivamente alla notifica del ricorso non impedisce la declaratoria di cessazione, ma costituisce ragione sufficiente per porre le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente, ancorché virtualmente, in quanto il comportamento tardivo ha reso necessario il ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva richiesto la validazione del nulla osta Prot. PMI/L/Q/2023/126420, emesso nell’ambito del decreto Flussi 2023, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 145/2024. L’amministrazione non si era pronunciata sulla validazione, sicché l’interessato aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia e l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la parte ricorrente aveva depositato in giudizio, in data 16.6.2026, una nota con cui dichiarava di aver ottenuto il nulla osta oggetto del giudizio. Sul punto la difesa erariale non ha formulato osservazioni, sicché l’istanza è risultata non contestata.
Il venir meno dell’interesse alla decisione determina l’estinzione della controversia, non essendovi più alcuna utilità per il ricorrente nella definizione del giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone infatti il sopravvenuto conseguimento del bene della vita richiesto, che priva di consistenza attuale l’interesse processuale.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero dell’Interno, considerato che il rilascio del provvedimento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso. Tale circostanza rende il comportamento dell’amministrazione la causa dell’instaurazione del giudizio, giustificando la condanna alle spese, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore del difensore antistatario.
La decisione si segnala per l’affermazione del principio per cui la sopravvenienza del provvedimento favorevole non esime, di per sé, l’amministrazione dalla rifusione delle spese, quando l’inerzia serbata abbia reso necessario il ricorso per ottenere la tutela. Il Collegio ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Reg. (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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