Liberazione anticipata: esecutività immediata e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 30203 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano le regole del procedimento di esecuzione, vige il principio generale secondo cui la decisione è immediatamente esecutiva, non rilevando l’eventuale impugnazione proposta avverso il provvedimento decisorio. Il riconoscimento della liberazione anticipata è dunque esecutivo, non essendo previsto alcun effetto sospensivo in favore della mera proposizione del reclamo. È peraltro inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza si pronuncia sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione, trattandosi di atto di natura non decisoria ma soltanto interlocutoria, non autonomamente impugnabile.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Bari accoglieva l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato, accordando una detrazione di pena pari a 270 giorni. Il Pubblico Ministero proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari e chiedeva contestualmente la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Il Tribunale di sorveglianza dichiarava non doversi procedere sulla richiesta di sospensione, ritenendo che l’esecuzione del provvedimento fosse sospesa ai sensi dell’art. 588, comma 1, cod. proc. pen. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorreva allora per cassazione, eccependo violazione di legge e sostenendo l’immediata esecutività dell’ordinanza che aveva riconosciuto il beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio generale dell’immediata esecutività delle decisioni adottate nel procedimento di sorveglianza, al quale si applicano le regole del procedimento di esecuzione. A conferma, il comma 2 dell’art. 54 Ord. pen., nel testo modificato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, prevede la comunicazione all’ufficio del pubblico ministero del provvedimento di concessione, diniego o revoca del beneficio, in funzione del tempestivo aggiornamento dell’ordine di esecuzione.

Argomenti ulteriori sono tratti dall’art. 69-bis Ord. pen., introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, che ha rimodulato il procedimento in un modulo bifasico a contraddittorio eventuale e differito. Nel disciplinare il reclamo al tribunale di sorveglianza, riconosciuto dalla giurisprudenza come mezzo di impugnazione (Sez. U n. 12581 del 25/02/2021, Diletto), la norma richiama il quinto e il sesto comma dell’art. 30-bis Ord. pen. e non il settimo comma, che espressamente prevede la sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza del termine per il reclamo e durante il procedimento di impugnazione.

Nessun effetto sospensivo può quindi attribuirsi alla mera proposizione del reclamo, mancando nell’art. 69-bis Ord. pen. una previsione in tal senso, sul modello del comma 1-ter dell’art. 678 cod. proc. pen., che sospende l’esecuzione del provvedimento del magistrato delegato in materia di misure previste dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

La Corte afferma tuttavia che, pur non fondandosi il ricorso, l’impugnazione è non consentita: il provvedimento del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di sospensione non è autonomamente impugnabile, qualunque ne sia il contenuto, per la sua natura non decisoria ma soltanto interlocutoria (Sez. I n. 8846 del 17/02/2010, Maietta). Esso, imputabile all’organo titolare del potere, non è idoneo a determinare la stasi del procedimento, né integra un’ipotesi di abnormità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 588 c.p.p.

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