Scambio di generi alimentari tra detenuti in 41-bis: legittimo il requisito dell’eccezionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 30235 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l’esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere l’esercizio particolarmente gravoso, determinandone di fatto la soppressione. La presentazione anticipata di apposita richiesta scritta e il requisito dell’eccezionalità per lo scambio immediato non negano il diritto, ma ne disciplinano le sole modalità di esercizio, rientrando nella sfera discrezionale dell’amministrazione. Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. è esperibile solo per la negazione del diritto in quanto tale, non per le modalità di esplicazione, salvo che siano manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto illegittimo l’ordine di servizio emesso dalla Direzione della Casa circondariale nella parte in cui subordina l’autorizzazione allo scambio di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo di socialità alla ricorrenza del requisito dell’eccezionalità.
La questione arriva in Cassazione perché il Tribunale di sorveglianza, in riforma della decisione del Magistrato, ha escluso che quella prescrizione integri una compressione illegittima del diritto. Il ricorrente deduce il contrasto con la giurisprudenza costituzionale sulla facoltà di scambio tra detenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui escludeva del tutto la possibilità di consentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità. La Consulta ha però precisato che non esiste un diritto fondamentale allo scambio, bensì una facoltà del detenuto, componente di quei piccoli gesti di normalità quotidiana. La sua compressione si giustifica solo in presenza di una necessità concreta di garantire la sicurezza e di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Da qui il passaggio decisivo: alla stessa Corte costituzionale si deve il riconoscimento che è consentito all’amministrazione penitenziaria disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi e predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, purché giustificate da precise esigenze e motivabili, sindacabili di volta in volta dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
La Corte distingue allora il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, dalle mere modalità di esercizio, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione. Richiama il principio consolidato secondo cui la sola negazione del diritto integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione restano affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. Tali scelte, ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione, non sono sindacabili in sede giudiziaria.
Applicando lo schema al caso concreto, l’ordine di servizio impugnato non viola il diritto allo scambio: ha natura prettamente organizzativa e si limita a regolarne le modalità senza inibirlo. La richiesta scritta anticipata consente all’amministrazione un controllo sugli scambi che non sarebbe esercitabile con la necessaria ponderazione se fosse ammessa una richiesta immediatamente precedente. Identica ratio vale per il requisito dell’eccezionalità dello scambio immediato. La Corte esclude infine che il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2025 — relativa al limite delle due ore giornaliere all’aperto — incida sui principi richiamati, avendo diverso oggetto.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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