Nessuna colpa grave del titolare per furto del bancomat in luogo privato (ABF Collegio di Bologna n. 913 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, grava sull’intermediario l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. La responsabilità del titolare dello strumento presuppone comunque la colpa grave, che non è ravvisabile quando il furto della carta avvenga in un luogo privato, dove è plausibile una soglia di diligenza minore. La mancata prova dell’inserimento del PIN e del doppio fattore di autenticazione forte impedisce di addossare all’utente le conseguenze del prelievo fraudolento. La serialità dei prelievi presso lo stesso ATM in pochi minuti integra inoltre un indice di anomalia ex art. 8 del D.M. n. 112/2007, che fonda una responsabilità concorrente dell’intermediario per non aver bloccato la carta.

Il Fatto

La ricorrente ha subito il furto del bancomat sul luogo di lavoro, in un locale non aperto al pubblico. Due uomini, presentatisi senza appuntamento, sono riusciti a sottrarle lo strumento dalla borsa mentre lei si era allontanata dalla postazione. Dall’estratto conto sono emersi sei prelievi eseguiti tra le 16.26 e le 16.31 per complessivi 12.000,00 euro, senza alcuna notifica di allerta. La carta era abitualmente usata come POS e solo occasionalmente per prelievi di importo non superiore a 250 euro.

La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma, senza diritto alla ripetizione di quanto già riaccreditato con riserva sul conto cointestato. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso dei sessanta giorni dal reclamo, per la pendenza della negoziazione assistita e per la provenienza del reclamo dal cointestatario. Nel merito ha sostenuto che il PIN era conservato insieme alla carta e che la modifica contrattuale, che aveva innalzato il limite di prelievo giornaliero, era stata comunicata senza riscontro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla negoziazione assistita, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, richiamabili in via analogica, prevedono l’improponibilità del ricorso solo per le controversie rimesse a decisione arbitrale o per le quali penda un tentativo di conciliazione o mediazione promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito: nel caso di specie la ricorrente non aveva aderito all’invito entro il termine del 12.7.2025.

Il ricorso è stato poi regolarmente preceduto dal reclamo: vi è corrispondenza sostanziale tra i due atti, avendo la ricorrente chiesto, da ultimo con la comunicazione del 26.11.2024, che fosse escluso il diritto alla ripetizione delle somme rimborsate, e sono decorsi i sessanta giorni dal diniego. Quanto alla provenienza del reclamo dal cointestatario, l’intermediario stesso aveva dato atto che la missiva era stata redatta dal coniuge per conto della ricorrente, e l’ulteriore comunicazione del 26.11.2024 recava anche la sua sottoscrizione.

Nel merito, le operazioni ricadono sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. La documentazione dell’intermediario non dà atto dell’inserimento del PIN, sicché non è provato il doppio fattore di autenticazione forte, costituito dal fattore di possesso e dal fattore di conoscenza. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/19: la prova dell’autenticazione e della regolarità formale non esaurisce l’onere probatorio, occorrendo l’indicazione specifica degli elementi dai quali trarre, anche in via presuntiva, la colpa grave dell’utente.

Nella specie la colpa grave non è ravvisabile, essendo il furto avvenuto in un luogo privato, dove è plausibile pretendere una soglia di diligenza minore, come affermato da ABF Milano n. 5332/2025 e n. 18901/2021. Ricorrono inoltre gli indici di anomalia dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007, in relazione all’art. 2 del Regolamento EBA n. 2018/389: i sei prelievi sono stati effettuati presso lo stesso ATM in cinque minuti. L’intermediario non ha neppure provato l’invio e la ricezione della comunicazione di modifica delle condizioni, che, innalzando i limiti di prelievo, ha agevolato la frode (cfr. ABF Roma n. 3489/2025).

Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’intermediario alla restituzione di 12.000,00 euro e senza diritto alla ripetizione di quanto eventualmente riaccreditato, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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