Truffa del falso operatore e bonifico disposto dal cliente: nessun rimborso (ABF Collegio di Bologna n. 914 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto e autorizzato personalmente dall’utilizzatore dello strumento di pagamento, anche quando la volontà sia viziata da un raggiro di un terzo, non integra un’operazione non autorizzata ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, ma rientra tra le operazioni autorizzate ex art. 5 del medesimo decreto. Ne consegue l’esclusione di ogni presupposto di rimborso secondo gli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP, su base civilistica, solo se dalla documentazione emerga in concreto un apporto causale dell’intermediario alla frode. La mancata costituzione dell’intermediario non impedisce la decisione nel merito, ma integra una violazione degli obblighi di correttezza e cooperazione.
Il Fatto
La ricorrente riceveva sul telefono un SMS che segnalava un bonifico sospeso e la invitava a contattare un numero presentato come assistenza clienti dell’intermediario. Messasi in contatto, un sedicente operatore le riferiva di acquisti illeciti in corso presso un mobilificio per € 4.890,00 e la induceva a eseguire un bonifico revocativo per “stornare” quelle somme. Nel corso della telefonata veniva annunciata anche una chiamata di un sedicente ispettore di questura, che effettivamente seguiva e risultava coerente con i dati reperiti in rete.
Compreso il raggiro, la ricorrente segnalava la frode tramite l’app nella stessa serata e chiedeva la restituzione dell’importo. L’intermediario non depositava controdeduzioni, pur avendo ricevuto il ricorso.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio rileva la mancata costituzione dell’intermediario e richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Sez. VI), che valorizzano la condotta non cooperativa ai fini delle misure del paragrafo 4. Poiché l’assenza di controdeduzioni non rende impossibile una pronuncia sul merito, il Collegio decide comunque, ma censura il comportamento per contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione.
Sul merito, la questione centrale è la qualificazione dell’operazione. Il bonifico è stato eseguito e autorizzato dalla ricorrente, come dalla stessa ammesso e come risulta dalla denuncia. Il Collegio esclude perciò la riconducibilità alla fattispecie delle operazioni non autorizzate ex art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 e inquadra il caso tra le operazioni autorizzate ex art. 5, richiamando l’orientamento dei Collegi territoriali.
Il punto decisivo è che un’operazione compiuta personalmente dall’utente non può dirsi non autorizzata, cioè posta in essere in difetto di consenso del pagatore, neppure quando la volontà risulti viziata dal truffatore. Il Collegio ritiene quindi assente ogni presupposto di rimborso ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio precisa tuttavia che, quando l’operazione sia eseguita per intero dal pagatore, con immissione della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, può venire in rilievo una responsabilità concorrente del PSP, secondo il diritto comune, se dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Nel caso concreto tali circostanze non risultano provate, per cui non si ravvisa alcun profilo di responsabilità dell’intermediario.
Il ricorso è pertanto respinto, con la conseguenza che l’importo sottratto resta a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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