Furto in B&B: la stanza del cliente è privata dimora (Cass. pen. Sez. V n. 8043 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stanza di un B&B occupata dal cliente integra il luogo di privata dimora rilevante ex art. 624-bis cod. pen., poiché in essa si svolgono atti della vita privata al riparo da intrusioni esterne. Il requisito della stabilità del rapporto tra la persona e il luogo non postula una permanenza protratta per settimane o mesi, ma va valutato contestualizzando la relazione dell’offeso con il luogo del reato nell’ambito del rapporto contrattuale che lo lega all’albergatore e della fruizione del servizio pagato. Sussiste altresì lo ius excludendi alios, giacché l’accesso del personale della struttura non avviene ad libitum, ma presuppone l’assenso del cliente, implicito nella conclusione del contratto per i servizi accessori e revocabile mediante rinuncia agli stessi. Il furto è consumato quando l’impossessamento si sia realizzato e la polizia giudiziaria intervenga in modo del tutto casuale, non essendo configurabile il tentativo in presenza di un mero pedinamento occasionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/05/2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di un imputato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e di possesso di arnesi atti allo scasso. Il furto era stato commesso all’interno della camera di un B&B, ai danni di due turisti stranieri, cui erano stati sottratti apparecchiature elettroniche, un orologio, un rasoio elettrico, uno zaino e capi di abbigliamento.
L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo contestava la qualificazione del fatto come furto in abitazione, sostenendo che la stanza di un B&B non costituisce luogo di privata dimora per difetto di due dei tre requisiti indicati dalle Sezioni Unite n. 31345 del 2017. Con il secondo denunciava la mancata riqualificazione dell’addebito da furto consumato a furto tentato, valorizzando la continuità tra il controllo delle persone offese e il pedinamento dei militari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi, muovendo dalla ricostruzione dei tre indici elaborati dalle Sezioni Unite D’Amico per qualificare un luogo come privata dimora: la destinazione a manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare.
La difesa contestava la sussistenza degli indici di cui alle lettere b) e c), ma la tesi è stata giudicata infondata. Non rileva che il luogo appartenesse a una struttura ricettiva e che le persone offese non vi risiedessero stabilmente: la delimitazione cronologica non è indice di un utilizzo del tutto momentaneo, ma conseguenza delle caratteristiche del rapporto tra le vittime e la struttura, funzionale a costituire il loro alloggio per le vacanze. La nozione di mera occasionalità indicata dalle Sezioni Unite va riferita a situazioni diverse, in cui il rapporto tra offeso e sito si instauri una tantum e in maniera del tutto transitoria.
La Corte ha valorizzato due spunti della sentenza D’Amico: la stabilità ravvisata quando un luogo sia adibito, in modo cronologicamente apprezzabile, allo svolgimento di atti della vita privata, e il richiamo a Sezioni Unite n. 26795 del 2006, secondo cui il concetto di domicilio si collega allo svolgimento di atti privati anche per un periodo limitato, purché il luogo sia sottratto alle ingerenze esterne. Il concetto di stabilità va dunque riguardato rispetto al tempo in cui il soggetto ha la disponibilità del sito, contestualizzando il rapporto dell’offeso con il luogo del reato nell’ambito del contratto alberghiero e della fruizione del servizio pagato.
Quanto allo ius excludendi alios, la tesi del ricorrente è stata respinta: l’ingresso del personale non avviene ad libitum, ma solo previo assenso del cliente, implicito nella conclusione del contratto per i servizi accessori come le pulizie, assenso che il cliente può revocare rinunciando al servizio. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il travisamento della prova è deducibile solo rispetto a specifici dati istruttori, non a generici elementi di prova, e il fortuito sopraggiungere delle persone offese e il pedinamento dei militari fuori servizio non escludono l’impossessamento già avvenuto. Richiamando Sez. V n. 4868 del 2021, la Corte ha distinto il monitoraggio continuativo dell’azione criminosa dall’intervento casuale della polizia giudiziaria, ipotesi in cui il furto è consumato. Nel caso concreto i due erano già fuoriusciti dalla stanza quando furono avvistati, e la scoperta del reato fu del tutto casuale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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