Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 41130 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione, non prospetti una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma censuri la decisione di merito perché fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È pertanto precluso alla Corte di cassazione procedere a una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 27.01.2025, che aveva confermato la sua responsabilità in relazione a due rapine. A sostegno del ricorso deduce un unico motivo, articolato come vizio di motivazione e incentrato sulle asserite discrepanze emerse dalle dichiarazioni della persona offesa.

La censura ripropone profili già avanzati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. La questione che giunge davanti alla Corte di cassazione riguarda quindi i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la possibilità, per il ricorrente, di ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge. Il ricorrente, riproducendo profili di censura privi di specificità perché già proposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, ha solo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione. Nel concreto, egli non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella).

Su questa base la Corte ribadisce che è precluso al giudice di legittimità procedere a una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. A sostegno richiama Sez. U n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, F., Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri e Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte.

Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione esente da vizi censurabili in sede di legittimità, hanno sottolineato l’irrilevanza degli assunti difensivi relativi alle discrepanze nelle dichiarazioni della persona offesa e hanno puntualmente indicato le non illogiche argomentazioni e i plurimi elementi probatori che sostengono l’identificazione del ricorrente quale autore dei fatti ascritti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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