Riconoscimento in video da parte della polizia giudiziaria è prova atipica (Cass. pen. Sez. VII n. 35380 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica, la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell’identificazione. Il giudice di merito può quindi trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali. Il riconoscimento dell’imputato compiuto da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza è prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto, senza necessità dell’esame diretto dei fotogrammi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di furto aggravato dal Tribunale, con sentenza confermata in appello. Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla censura, già svolta in appello, sul mancato riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa, e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente contesta il valore probatorio attribuito agli elementi posti a fondamento della condanna e la congruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva dato atto che l’imputato era stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza. Su questo punto la Suprema Corte richiama un principio consolidato: l’individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria è prova atipica, la cui affidabilità non risiede nel riconoscimento in quanto tale, ma nella credibilità della deposizione di chi, esaminata la fotografia, si dichiari certo dell’identificazione.
Da tale premessa deriva che il giudice di merito può formare il proprio convincimento su tutti gli elementi di prova e, dunque, anche sulle ricognizioni non formali. La Corte richiama sul punto i precedenti Sez. IV n. 47262 del 13.09.2017, Sez. VI n. 49758 del 27.11.2012 e Sez. F n. 37012 del 29.08.2019.
Il Collegio richiama poi la precisazione secondo cui il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini delle telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi ha proceduto (Sez. II n. 41375 del 05.07.2023). In applicazione di tale principio, è stata ritenuta non fondata l’eccezione difensiva secondo cui il giudice avrebbe dovuto procedere all’esame diretto dei fotogrammi.
Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è ritenuto giustificato: i giudici di merito hanno richiamato, in modo non illogico, l’assenza di resipiscenza e l’assenza di positivi elementi da valorizzare, secondo i richiami a Sez. II n. 27547 del 10.05.2019 e Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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