Colpa grave dell’utente per custodia del PIN esclude rimborso per furto carta (ABF Collegio di Torino n. 3077 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento contestate, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, nonché, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010, la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Il corretto inserimento del PIN sin dal primo tentativo e la brevità del lasso temporale tra il furto della carta e le operazioni consentono di presumere, in via presuntiva, che il codice fosse custodito insieme allo strumento di pagamento. La custodia della borsa con la carta in un luogo pubblico, senza controllo visivo, integra di per sé colpa grave. Accertata la colpa grave dell’utente e l’assenza di malfunzionamenti nei sistemi di prelievo, il ricorso va rigettato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto all’Arbitro il rimborso di € 2.008,00, importo addebitato sul conto corrente in esito a quattro operazioni di pagamento effettuate da terzi con la carta di debito sottrattale con destrezza, insieme alla borsa contenente portafogli e telefono, mentre era seduta al tavolo di un ristorante. La ricorrente sostiene di non aver custodito i codici di identificazione personale insieme alla carta e di non essere responsabile, non essendo provata la colpa grave; prospetta anzi una colpa dell’intermediario per i carenti sistemi di sicurezza dell’applicazione.
L’intermediario ha resistito, eccependo che le transazioni sono state correttamente autenticate, che il PIN è stato digitato correttamente al primo tentativo, che sono state superate tre verifiche di sicurezza e che la condotta della cliente, con la borsa appoggiata sotto la sedia e fuori dal controllo visivo, integra negligenza grave. Il breve intervallo tra il furto e il primo prelievo farebbe presumere la custodia del codice insieme alla carta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal riparto dell’onere probatorio fissato dagli artt. 10 e 10-bis d.lgs. n. 11/2010: spetta all’intermediario dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti; l’utilizzo dello strumento registrato non basta, di per sé, a provare l’autorizzazione dell’utente, dovendo il prestatore fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave. Sul versante dell’utente, gli artt. 7, primo e secondo comma, d.lgs. n. 11/2010 impongono l’uso conforme dello strumento e l’adozione di tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza.
Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto il dettaglio delle operazioni, dal quale emerge l’assenza di anomalie, l’autorizzazione mediante inserimento del PIN e l’utilizzo della carta originale con microchip. Il Collegio ritiene quindi escluso qualsiasi malfunzionamento dei meccanismi di prelievo e delle transazioni.
Quanto alla condotta della ricorrente, il Collegio valorizza più elementi. Il furto è avvenuto in luogo pubblico e non presenta connotati di destrezza, apparendo agevolato dalla disattenzione della titolare: la borsa si trovava sì tra i suoi piedi, ma fuori dal controllo visivo, e appare scarsamente verosimile una sottrazione mentre la stessa è a contatto corporeo. Il lasso temporale tra il furto e la prima operazione, eseguita pochi minuti dopo, è troppo breve per consentire un’autonoma ricostruzione del codice da parte dei malviventi: da qui la presunzione che il PIN fosse custodito insieme alla carta.
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato sull’argomento. La brevità dell’intervallo tra furto e primo prelievo, unita all’assenza di anomalie e alla corretta digitazione del PIN, fa presumere la custodia negligente del codice insieme alla carta; nei furti su mezzi pubblici o in luoghi a libero accesso la condotta della vittima è valutata in modo gravemente negligente; la condotta di chi subisce il furto della borsa appoggiata per terra vicino alla sedia, in un ristorante, è generalmente connotata da colpa grave, dovendo innalzarsi la soglia di attenzione in ragione della libera accessibilità del luogo da parte di terzi.
Alla luce di tali indici, il Collegio conclude che all’intermediario non è imputabile alcun malfunzionamento, mentre ricorrono sufficienti elementi di colpa grave dell’utente, sia nella custodia dello strumento di pagamento sia nella conservazione del codice di identificazione personale. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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