Preavviso via SMS tracciato e decorrenza del termine nelle segnalazioni in SIC (ABF Collegio di Milano n. 2347 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione di un nominativo nei sistemi di informazione creditizia richiede la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle garanzie procedurali, tra cui il preavviso della prossima registrazione. Il preavviso può essere inviato mediante SMS, modalità concordata in contratto, e si presume conosciuto dal destinatario salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne notizia. La dichiarazione del fornitore del servizio di messaggistica, che attesta invio e recapito all’utenza contrattuale, è idonea a provare la ricezione. Le segnalazioni anteriori al decorso di quindici giorni dalla ricezione del preavviso sono illegittime e vanno cancellate, mentre restano legittime quelle successive.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta di essere stato segnalato nei SIC gestiti da CRIF, CTC ed Experian in relazione a un rapporto di carta di credito e a un contratto di prestito. L’intermediario aveva disposto la cancellazione delle segnalazioni per il prestito, ma non per quelle relative alla carta, sostenendo di aver inviato un preavviso via SMS che il cliente contesta di aver mai ricevuto. Il ricorrente chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni per la posizione della carta di credito.
L’intermediario riferisce che il contratto era stato stipulato il 28.12.2020 e che il cliente aveva prestato consenso al trattamento dei dati. A fronte di reiterati ritardi nei pagamenti, non contestati, afferma di aver inviato il preavviso in formato cartaceo il 03.02.2024 e via SMS il 05.02.2024, all’utenza indicata in contratto, e di aver dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine con raccomandata del 30.03.2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua due requisiti di legittimità dell’iscrizione nei SIC: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle garanzie procedurali che impongono il preavviso. Poiché l’inadempimento è pacifico, la controversia si concentra sull’elemento formale, cioè sull’effettivo invio del preavviso.
Il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi (Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019). Quest’ultimo prevede che il preavviso possa essere inviato anche con modalità indicate nel contratto e che i dati relativi al primo ritardo siano accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso.
Quanto alla comunicazione cartacea del 03.02.2024, l’intermediario non ha prodotto alcuna evidenza di invio o ricezione. Per l’SMS, invece, produce la dichiarazione di una società terza fornitrice del servizio, con una tabella che riporta l’identificativo del messaggio, il numero di telefono coincidente con quello contrattuale, il testo del preavviso e le date di invio e recapito, entrambe del 05.02.2024. Il Collegio richiama anche l’art. 15 delle condizioni generali di contratto, che consente l’uso dell’SMS per il preavviso.
L’Allegato 1 al Codice di condotta ammette le forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare l’avvenuta consegna e prevede una presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di avere notizia della comunicazione. Il ricorrente ha negato la ricezione ma non ha offerto elementi idonei a dimostrare tale impossibilità. La specificità degli elementi prodotti, unita alla valida previsione contrattuale, è quindi idonea a provare invio e ricezione, come già ritenuto in caso analogo (Collegio di Milano, decisione n. 575/2026).
Sul piano della tempestività, le prime segnalazioni risalgono a gennaio 2024 in CTC ed Experian e a febbraio 2024 in CRIF; l’intermediario non ha però provato la data esatta di visibilità, nonostante ne fosse onerato. Ne consegue l’illegittimità delle segnalazioni anteriori al decorso dei quindici giorni dalla ricezione del preavviso del 05.02.2024, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4632/2023), che conferma la legittimità delle segnalazioni successive al preavviso e l’illegittimità di quelle precedenti. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con ordine di cancellazione delle segnalazioni nei SIC sino a febbraio 2024 e condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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