Colpa grave dell’utilizzatore per furto carta e pagamenti con PIN esonera l’intermediario (ABF Collegio di Bari n. 2305 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, il prestatore di servizi di pagamento che provi l’avvenuta autenticazione mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN, nonché la regolare registrazione e contabilizzazione delle transazioni, assolve l’onere probatorio impostogli dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. Superato tale vaglio, il Collegio può valutare la colpa grave dell’utilizzatore ex art. 7, comma 1, lett. a), e art. 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010. Essa è configurabile quando l’assenza di anomalie nell’uso dello strumento e del PIN induce a ritenere che dispositivo e credenziale fossero custoditi congiuntamente e sottratti insieme in un luogo ad alta frequentazione. Non sussiste responsabilità oggettiva del prestatore, ma resta il dovere di fornire il servizio di alert; l’invio di notifiche compatibili con gli orari delle operazioni esclude un apporto causale dell’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di debito, ha chiesto il rimborso di € 1.630,00, importo corrispondente a tre operazioni non autorizzate eseguite il 19/09/2025: un prelievo da ATM di € 500,00 alle ore 10:24 e due pagamenti POS di € 500,00 e € 630,00, rispettivamente alle ore 10:48 e 11:07. La carta era stata sottratta insieme al portafoglio, riposto in una borsa lasciata nel carrello della spesa all’interno di un supermercato. Il blocco dello strumento è stato disposto alle ore 11:56 dello stesso giorno.

L’intermediario ha resistito sostenendo la regolare autenticazione di tutte le operazioni, con lettura del microchip e inserimento del PIN al primo tentativo, e ha dedotto la colpa grave della titolare, ritenendo plausibile la custodia congiunta di carta e PIN. In subordine ha chiesto l’applicazione della franchigia prevista dalla legge.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della PSD2, e nel Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389 in tema di autenticazione forte. Il rischio di utilizzazione illecita grava in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi al rimborso dimostrando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore.

La resistente ha assolto l’onere probatorio. Le evidenze tecniche attestano il valore “M” per il prelievo da ATM e il valore “C” per i due pagamenti POS in modalità contactless nella colonna del c.d. input mode, oltre alla digitazione del PIN quale fattore di conoscenza. L’autenticazione e la formale regolarità delle transazioni risultano dunque provate, con richiamo a ABF Coll. Bari, Dec. n. 177/2025.

Tale accertamento costituisce il prius logico che consente di sindacare la colpa grave della ricorrente, secondo l’insegnamento di ABF Coll. Coord. Dec. n. 22745/2019. L’assenza di anomalie nell’uso del microchip e del PIN induce il Collegio a ritenere che dispositivo e credenziale fossero conservati insieme nel portafoglio trafugato e che l’autore del furto, commesso in luogo ad alta densità di frequentazione e liberamente accessibile, abbia potuto agevolmente associarli.

Il Collegio precisa tuttavia che la colpa grave dell’utente non determina una responsabilità oggettiva del prestatore: un diverso esito è possibile quando emerga un apporto causale dell’intermediario. Tra i doveri di protezione rientra quello di fornire il servizio di sms alert, da cui il prestatore può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente (ABF Coll. Coord. Dec. n. 24366/2019). Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto l’estratto delle notifiche, con orari compatibili con le operazioni, e il servizio di push notification risultava attivo di default, circostanza non contestata.

Alla stregua di tali principi il ricorso non è accolto. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la prova tecnica dell’autenticazione, unita all’invio degli alert e alla custodia congiunta di carta e PIN, è sufficiente a escludere il diritto al rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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