Cointestatario superstite ha diritto all’intero rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati (ABF Collegio di Bari n. 2304 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo. I buoni postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: non incorporano il diritto cartolare e servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione. L’intermediario non può subordinare la liquidazione all’apertura della pratica di successione né alla quietanza congiunta di tutti gli eredi, quando il ricorso sia proposto iure proprio dal contitolare superstite e non risulti l’opposizione di un coerede. La ripartizione interna tra coeredi resta confinata ai rapporti tra questi e non è sindacabile dall’intermediario, che si libera pagando l’intero al cointestatario richiedente.
Il Fatto
Un ricorrente è contitolare, insieme a due zii poi deceduti, di un buono fruttifero postale dematerializzato di nominali euro 5.000,00, munito di clausola di pari facoltà di rimborso e contabilizzato su un libretto di deposito con la medesima intestazione. Il titolo giunge a scadenza e il ricorrente ne chiede la liquidazione, allegando la documentazione di supporto. L’intermediario condiziona il rimborso alla preventiva apertura della pratica di successione e alla presentazione della quietanza congiunta di tutti gli eredi.
Il ricorrente contesta tale pretesa, rivendicando la propria legittimazione a esigere l’intero credito portato dal buono. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolge all’Arbitro. L’intermediario insiste sulla necessità della pratica di successione, sostenendo che il rimborso del titolo dematerializzato segue il regime del libretto collegato, e prospetta il possibile scorporo della quota del 50% spettante al cointestatario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla distinzione tra buoni fruttiferi postali e libretti di deposito: i secondi incorporano un diritto di credito esercitabile dal possessore del documento, i primi sono titoli di legittimazione. Richiama l’art. 2002 cod. civ., che esclude l’applicazione delle norme sui titoli di credito ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, e ne trae l’inapplicabilità ai buoni della disciplina di rinvio; resta fermo l’art. 178 del d.P.R. n. 156/1973, che li rende rimborsabili a vista.
Da questa premessa il Collegio ricava la conseguenza pratica. Ammettere che il debitore possa rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, vanificherebbe la funzione assegnata dall’ordinamento ai titoli di legittimazione. Viene quindi richiamata la distinzione tra titolarità del credito, che alla morte di uno dei concreditori solidali si divide tra gli eredi in proporzione delle quote ex art. 1295 c.c., e legittimazione alla riscossione, riservata al cointestatario superstite, il quale resta tenuto nei rapporti interni verso gli eredi del defunto (cfr. Cass. civ. Sez. I, ord. 12 febbraio 2026, n. 3171).
Su questa linea il Collegio afferma il principio per cui, nei buoni cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 24639/2021; ABF Coll. Coord. Dec. n. 2747/2019). La quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi solo quando il ricorso sia proposto dall’erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento verso tutti, per l’opposizione di un coerede.
Nel caso di specie tali cause ostative non ricorrono: il ricorso è proposto iure proprio dal contitolare superstite e non risulta l’opposizione di alcun coerede. L’intermediario si libera versando l’intero al singolo cointestatario, in applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali attive ex art. 1292 c.c., restando la ripartizione confinata ai rapporti interni. Il Collegio esclude inoltre che il pagamento possa essere condizionato alla denuncia di successione, stante l’inapplicabilità dell’art. 48 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni ai buoni postali, equiparati ai titoli di Stato ed esclusi dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, lett. i, del d.lgs. n. 346 del 1990.
Cadono anche le difese fondate sul regime del libretto collegato: né per i libretti né per i buoni la disciplina reca regole specifiche per il decesso di uno dei cointestatari, con la conseguenza che torna applicabile la disciplina generale. Il ricorso è pertanto accolto, con liquidazione del buono e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1292 c.c. – Nozione della solidarietà
- Art. 1295 c.c. – Divisibilità tra gli eredi
- Art. 2002 c.c. – Documenti di legittimazione e titoli impropri