Rapidità dell’uso del bancomat rubato prova la custodia del PIN nel furto (ABF Collegio di Bologna n. 765 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di pagamento, l’intermediario assolve l’onere probatorio di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 quando dimostra che le operazioni contestate sono state autenticate mediante doppio fattore di sicurezza, costituito dall’uso fisico della carta con microchip e dalla corretta digitazione del codice PIN. Accertata l’autenticazione, la colpa grave dell’utilizzatore può essere provata anche per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Costituisce indizio presuntivo idoneo la brevità del lasso temporale tra lo spossessamento della carta e le prime operazioni fraudolente, dovendosi ritenere altamente improbabile che il codice segreto sia acquisito da terzi in un arco così ristretto senza la disponibilità diretta del titolare. In tal caso il rischio dell’uso fraudolento non grava sull’intermediario ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 11/2010.
Il Fatto
La ricorrente, uscendo da un palazzo nel centro di Firenze il 14 dicembre 2024, riceveva sul telefono due notifiche dell’app dell’intermediario relative a richieste di autorizzazione cui non prestava alcun consenso. Contestualmente le giungevano due SMS informativi su altrettanti prelievi di euro 200,00 ciascuno, seguiti da ulteriori messaggi che segnalavano il diniego di altre operazioni. La ricorrente si accorgeva così che ignoti le avevano asportato dalla borsa il portafoglio, con la carta di pagamento, e contattava il numero verde per il blocco della carta.
Nonostante il blocco, l’intermediario addebitava sul conto euro 416,00, pari ai due prelievi ATM da euro 200,00 ciascuno e a euro 8,00 di commissioni per operazione, risultati autorizzati mediante digitazione del PIN. La ricorrente, che ha sempre negato di aver custodito il codice insieme alla carta, chiedeva il rimborso qualificando le operazioni come fraudolente; l’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, invocando la condotta gravemente colposa dell’utilizzatrice.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuale nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD2. L’art. 10 pone a carico dell’intermediario l’onere di provare che l’operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata: in difetto, l’intermediario sopporta integralmente le conseguenze economiche delle operazioni non autorizzate.
Nel caso di specie l’intermediario ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta autenticazione delle operazioni mediante doppio fattore di sicurezza, consistente nell’utilizzo fisico della carta dotata di microchip e nella corretta digitazione del codice PIN. Il Collegio ritiene pertanto assolto l’onere probatorio gravante sull’intermediario.
Il giudizio si sposta quindi sulla colpa grave dell’utilizzatrice, il cui onere incombe sull’intermediario e può essere assolto anche per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Attraverso tale procedimento logico-inferenziale è consentito risalire dalla custodia congiunta del PIN e della carta, o dalla loro agevole associazione, alla violazione degli obblighi di diligente custodia di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010.
Assume rilievo decisivo la brevità del lasso temporale tra il furto della carta e l’effettuazione delle prime operazioni fraudolente, avvenute a distanza di pochi minuti dallo spossessamento. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, richiamato nel provvedimento, tale circostanza costituisce un indizio presuntivo grave, preciso e concordante della custodia congiunta: è altamente improbabile che il codice segreto di una carta con microchip possa essere acquisito da terzi in un arco così ristretto senza la sua diretta disponibilità.
La dichiarazione della ricorrente di non aver mai custodito il PIN insieme alla carta, in mancanza di elementi oggettivi idonei a superare la presunzione, non è sufficiente a escludere la riconducibilità causale dell’utilizzo fraudolento a una condotta imprudente. Il Collegio ritiene quindi integrata la colpa grave ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 11/2010 e non accoglie il ricorso, lasciando l’addebito a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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