Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri Lexitor anche dopo correttivo (ABF Collegio di Bologna n. 764 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il consumatore che estingua anticipatamente il debito ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura proporzionale alla vita residua del contratto, secondo l’art. 125-sexies Tub come interpretato dalla sentenza CGUE C-383/18 (Lexitor). La riduzione riguarda gli interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il correttivo introdotto dall’art. 27 d.l. n. 104/2023 non modifica il regime dei contratti già stipulati, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione. Per i costi up front il Collegio ritiene equo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi; per i costi recurring si applica il criterio proporzionale ratione temporis.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento, il primo nel settembre 2018 contro cessione del quinto dello stipendio, il secondo nel maggio 2018 contro delegazione di pagamento. Entrambi erano stati estinti anticipatamente nel 2022, alla rata 48 sulle 120 complessive. Proposto invano reclamo, la cliente si era rivolta all’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 4.598,40 secondo il criterio pro rata temporis, e in via subordinata l’applicazione della curva degli interessi per i soli oneri up front. Domandava inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza, le spese legali e gli interessi legali dal reclamo.

L’intermediario eccepiva che, per effetto dell’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, i principi della sentenza Lexitor non si applicassero alla cessione del quinto. Sosteneva altresì che la pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Unicredit Bank Austria escludesse il rimborso degli oneri non ricorrenti e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo richiamando la sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies Tub, come interpretato dalla CGUE C-383/18 dell’11 settembre 2019, che ha sancito il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi del credito, escluse le imposte. Sul punto il Collegio ha richiamato anche la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento.

La resistente aveva invocato una diversa pronuncia della Corte di Giustizia, ma il Collegio l’ha ritenuta inconferente perché relativa alla distinta disciplina del credito immobiliare ai consumatori. Ha poi escluso che il quadro sia mutato per effetto dell’art. 27 d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023: la norma conferma che, per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies Tub vigenti alla data della sottoscrizione, senza riduzione delle imposte.

Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio ha confermato l’indirizzo ABF: per le commissioni recurring si applica il criterio proporzionale ratione temporis, dividendo l’importo di ciascuna voce per il numero complessivo delle rate e moltiplicandolo per le rate residue (decisione n. 6167/2014). Per i costi up front è equo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi.

Applicando tali criteri, il Collegio ha qualificato come up front i “Costi di intermediazione” e come recurring i “Costi istruttoria”, per la loro opacità quanto ad attività non strettamente prodromiche. Ha così determinato € 1.595,75 per il contratto A e € 1.582,67 per il contratto B, per un totale arrotondato di € 3.179,00.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, per assenza di documentazione, e quella delle spese legali, non ricorrendo i presupposti del comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario richiesti dalla decisione n. 4580/2025. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla data del reclamo e disposto il contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *