Furto di energia elettrica e aggravante: rileva l’uso consapevole dell’allaccio (Cass. pen. Sez. IV n. 35198 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione sia materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui. Si tratta di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa. La distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell’energia rileva, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo quando incida sull’elemento soggettivo. L’illecita fruizione consapevole dell’energia elettrica integra l’impossessamento della res, attuato con i mezzi necessari a superare la contraria volontà dell’ente erogatore.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto l’imputato dal reato di furto aggravato di energia elettrica perché non aveva commesso il fatto. Gli era stato contestato di essersi impossessato di un quantitativo di energia elettrica, sottraendola all’ente erogatore mediante allaccio diretto alla rete in favore di un immobile di cui aveva la disponibilità.
Il Tribunale, sulla base del verbale di verifica redatto dai tecnici della società fornitrice, aveva accertato il prelievo diretto tramite cavo abusivo e aveva dato atto che l’imputato, rinvenuto nell’immobile, aveva dichiarato di essere la persona che utilizzava la fornitura. Ha però ritenuto insufficiente il quadro probatorio, non essendo l’imputato stato sorpreso nel momento dell’allaccio e risultando un’altra persona formalmente residente nell’abitazione. Ha quindi assolto per insufficienza e contraddittorietà della prova.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato. La Corte riqualifica preliminarmente la censura: al di là dell’intitolazione riferita alla contraddittorietà della motivazione, il motivo prospetta in realtà un vizio di violazione di legge, perché il Tribunale non si è attenuto ai principi del diritto vivente sull’interpretazione dell’art. 625, n. 2, cod. pen. in punto di responsabilità per la sottrazione di energia elettrica.
Il Collegio ribadisce che non rileva il dato fenomenico per cui l’imputato sia stato o meno compartecipe della condotta materiale di allaccio. L’aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo sia compiuto da persona diversa dall’agente, che si limiti a usare l’allaccio altrui: si tratta di circostanza oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa. La distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell’energia rileva solo se incide sull’elemento soggettivo.
La Corte richiama il principio di Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, secondo cui l’illecita fruizione consapevole dell’energia elettrica rappresenta l’impossessamento della res, attuato con i mezzi necessari a superare la contraria volontà dell’ente erogatore; in tal caso la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e dell’entità del danno. Richiama altresì Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 e Sez. 4, n. 8271 del 27/01/2026 in tema di dichiarazioni spontanee.
Ne deriva che il fatto che l’imputato non abbia materialmente allacciato i cavi alla rete non rileva, poiché egli utilizzava continuativamente l’energia illecitamente sottratta, in modo consapevole riguardo all’illegittimità del servirsene. A ciò si aggiunge la dichiarazione spontanea resa dall’imputato, di natura confessoria, pienamente utilizzabile in rito abbreviato in assenza di coercizioni o sollecitazioni, elemento non emergente dagli atti. La sentenza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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