Motivazione apparente in appello e rinvio per nuovo giudizio (Cass. pen. Sez. V n. 35208 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da un vizio di motivazione che attinge l’intero apparato argomentativo e decisionale la sentenza di appello che utilizzi una tecnica motivazionale di rinvio alla sentenza di primo grado per tutte le parti relative all’accertamento dei fatti, date per scontate, riservandosi la sola valutazione giuridica di essi, senza alcuna verifica analitica della loro ricostruzione concreta e del loro significato ai fini della configurabilità dei reati contestati. L’obbligo di motivazione, imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., è strumentale alla soggezione del giudice alla legge e al controllo in cassazione; la sua violazione integra il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le doglianze dell’appellante siano specifiche e dotate di carattere decisivo. La motivazione per relationem resta ammessa solo alle condizioni già fissate dalle Sezioni Unite n. 17 del 21.06.2000. Nel giudizio di rinvio il giudice è investito di pieni poteri di cognizione e può rivalutare integralmente il compendio probatorio.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dal fallimento di una società dichiarata tale nel 2012, dopo la revoca di un concordato preventivo. Il Tribunale aveva condannato gli imputati, amministratori della fallita, per bancarotta fraudolenta distrattiva, assolvendo invece gli stessi da numerose contestazioni di estorsione ai danni di dipendenti.

La Corte d’appello, in riforma, ha assolto gli imputati dalle estorsioni con la formula perché il fatto non sussiste, confermando la condanna per il solo capo relativo alla bancarotta e rideterminando la pena in anni quattro di reclusione. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, quale primo motivo, violazione di legge e omessa motivazione per il carattere estremamente sintetico e apparente della sentenza, priva di confronto analitico con i motivi d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, di natura assorbente rispetto ai restanti. La Corte territoriale non avrebbe dato atto di avere svolto il necessario controllo critico della decisione di primo grado, da attuarsi mediante l’esame degli specifici argomenti indicati nell’atto di impugnazione.

Il percorso argomentativo muove dal rilievo costituzionale dell’obbligo di motivazione, quale architrave del sistema: esso consente di vigilare sull’esatta osservanza della legge rispetto al caso concreto e di spiegare perché il diritto inviolabile può essere compresso. Richiamando un proprio precedente, la Corte ha qualificato la motivazione apparente come abdicazione del giudice al suo dovere di garanzia, “porta chiusa” frapposta a ogni forma di controllo.

Sul piano applicativo, il Collegio ha ricordato che è nulla, ex art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., la sentenza d’appello che riproduca la motivazione del primo giudice senza rispondere alle doglianze dell’appellante, e che la motivazione per relationem è legittima solo alle condizioni individuate dalle Sezioni Unite Primavera n. 17 del 2000. Il vizio per mancata risposta alle deduzioni difensive è deducibile quando gli elementi trascurati abbiano carattere decisivo, mentre la compiutezza argomentativa può sopperire all’analisi dei singoli motivi.

Nel caso concreto, a fronte di una motivazione ampia del primo giudice e di puntuali motivi di impugnazione, i giudici d’appello si sono assestati su un livello di approfondimento inadeguato, in sole tre pagine, dando per scontati gli elementi fattuali delle condotte, la cui verifica era invece il fulcro del giudizio. Non è stata svolta alcuna analisi della formazione e dell’utilizzabilità della prova, né il test di resistenza dei motivi d’impugnazione.

Da qui l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, ferma la possibilità di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. e il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *