Misure cautelari e reato permanente: nuova iscrizione e utilizzabilità degli atti (Cass. pen. Sez. 5 n. 859 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati permanenti la natura del reato non sospende i termini di durata delle indagini preliminari, ma la successiva emersione di nuove condotte che ne attestino la permanenza legittima il pubblico ministero a procedere a una nuova iscrizione, dalla quale decorre un autonomo termine di indagine. La nuova iscrizione rende altresì utilizzabili gli elementi di prova acquisiti prima della stessa nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, salvo che si tratti di indagini finalizzate alla verifica di elementi emersi nel procedimento i cui termini siano scaduti. La proroga delle indagini disposta sulla base di una iscrizione non riferibile all’indagato è illegittima, ma la sanzione dell’inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, cod. proc. pen. colpisce i singoli atti compiuti dopo la scadenza e non l’intera attività investigativa successiva. È onere della parte eccepente indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza sul compendio indiziario.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava la misura della custodia in carcere applicata all’indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, nonché per altri reati, in parte con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità di numerosi atti di indagine asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, eccependo l’illegittimità delle proroghe concesse sulla base di mere iscrizioni per “aggiornamento”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., il termine ordinario di durata delle indagini è di un anno per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., prorogabile fino a un massimo di due anni. Tale termine decorre dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., che è atto dovuto e non discrezionale. La mera riqualificazione giuridica del fatto o l’emersione di nuove circostanze aggravanti non comportano una nuova iscrizione, ma un semplice aggiornamento, inidoneo a far decorrere nuovi termini. Al contrario, l’emersione di elementi relativi a un fatto diverso o a carico di persone diverse impone una nuova iscrizione, con autonoma decorrenza dei termini per i nuovi indagati.
Quanto al reato permanente, la Corte ha superato il risalente orientamento che riteneva le indagini proseguibili per tutta la durata della permanenza. Ha affermato che i termini degli artt. 405 ss. cod. proc. pen. non possono essere superati, ma ha precisato che l’emersione di nuove circostanze che attestino il perdurare della condotta delittuosa legittima il pubblico ministero a procedere a una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della stessa persona, evitando la paradossale frammentazione del procedimento. In tal caso, gli elementi acquisiti prima della nuova iscrizione nel corso di indagini relative ad altri fatti restano utilizzabili, così come quelli raccolti nel biennio successivo, ove le proroghe siano legittimamente autorizzate.
Nel caso di specie, l’iscrizione del 2014 riguardava altri soggetti e solo nel 2018 l’indagato era stato iscritto per il reato associativo. Ne derivava che l’iscrizione del 2021, configuratasi come nuovo atto per l’emersione di nuove condotte partecipative, consentiva di utilizzare anche le attività compiute nell’intervallo, ove relative ad accertamenti su altri fatti. Del pari, le successive iscrizioni per i reati di associazione a delinquere aggravata e truffe rendevano utilizzabili gli atti compiuti nei relativi periodi, essendo le proroghe legittimamente disposte.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, vertente sulla configurabilità del sodalizio mafioso, in quanto la relativa doglianza era nuova, non essendo stata articolata in sede di riesame, e comunque manifestamente infondata in ragione della motivazione del Tribunale, fondata su un ampio compendio dichiarativo e tecnico. Ha respinto il terzo motivo, relativo alla partecipazione dell’indagato, valorizzando la possibilità di considerare le precedenti condanne irrevocabili e gli elementi successivi di attualizzazione, quali il ruolo di referente sul territorio e il sostentamento dei detenuti. Ha rigettato il quarto motivo, concernente la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato, ritenendo sussistente l’affectio societatis per la struttura organizzata finalizzata a una pluralità di reati.
Ha accolto il quinto motivo, ravvisando la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 10) e 11), atteso che le condotte estorsive risultavano contestate in un’epoca antecedente alla stipula del contratto di prestito usurario cui erano strumentali. Ha annullato il provvedimento limitatamente a tali capi con rinvio al Tribunale, affinché verifichi la credibilità del dichiarante e le eventuali spiegazioni alternative fornite nell’immediatezza dei fatti. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, relativo alle esigenze cautelari, ritenendo insussistente la dedotta violazione della presunzione di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato
- Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari