Notte e minorata difesa nel furto: detenzione d’arma non richiede durata (Cass. pen. Sez. I n. 12166 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto. In tema di detenzione illegale di arma, la brevità del lasso temporale entro cui la detenzione si esplica non elide la configurabilità del reato di cui all’art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, che resta integrato per la pura e semplice detenzione. La recidiva, dopo la Corte cost. n. 185 del 2015, va apprezzata in concreto, verificando se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di accentuata pericolosità, senza arrestarsi al mero riscontro formale dei precedenti.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze confermava la condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia a carico di un imputato per il furto aggravato di un fucile da caccia, sottratto di notte dall’abitacolo di un veicolo lasciato aperto dal proprietario, nonché per la detenzione illegale dell’arma dopo la sottrazione. I giudici di merito applicavano la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e quantificavano la pena in misura superiore al minimo edittale.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi: l’insussistenza della minorata difesa, essendo la via illuminata e presente la videosorveglianza; la mancata assoluzione dal reato di detenzione dell’arma, per essersene disfatto subito; l’eccessività della pena; l’illegittima applicazione della recidiva per la sola presenza di pregiudizi penali.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte richiama il dictum di Sez. U n. 40275 del 15.07.2021, secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare l’aggravante della minorata difesa anche in difetto di ulteriori circostanze, purché la difesa sia rimasta in concreto ostacolata e non sussistano fattori neutralizzanti. La Corte territoriale ha valorizzato elementi specifici: l’assenza di persone in strada, la minor vigilanza pubblica, la chiusura degli esercizi commerciali. A fronte di una motivazione congruente, la censura difensiva resta di tenore apodittico.

Sul secondo motivo, i giudici ribadiscono che la brevità della detenzione non elide la configurabilità del reato di cui all’art. 2 legge n. 895/1967, che si integra con la pura e semplice detenzione, non contenendo la norma alcuna oggettivazione ulteriore (Sez. F n. 12682 del 02.08.1990; Sez. I n. 6938 del 14.12.1989; Sez. I n. 6369 del 26.02.1985). L’arco cronologico in cui si estrinseca la signoria sulla res resta inconferente. Inoltre, la piena consapevolezza della natura dell’oggetto si desume dai filmati, che mostrano l’imputato allontanarsi con il fucile in braccio, di peso incompatibile con quello di una canna da pesca.

Sul terzo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura sull’entità della pena, poiché il giudice di merito ha motivato valorizzando, ai fini dell’art. 133 cod. pen., le modalità insidiose del fatto e la personalità dell’imputato, pluripregiudicato e indifferente all’effetto deterrente delle condanne pregresse. La mancata restituzione immediata dell’arma è ulteriore indice negativo.

Sul quarto motivo, la Corte ricorda che, dopo la Corte cost. n. 185 del 2015, l’apprezzamento della recidiva va operato in concreto secondo i criteri di Sez. U n. 35738 del 27.05.2010, verificando se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di accentuata pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e all’omogeneità. La sentenza impugnata ha ricollegato i pregiudizi alla condotta specifica e ne ha valutato la valenza di accrescimento delle attitudini delinquenziali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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