Interesse al riesame per trattenimento copia forense nel sequestro (Cass. pen. Sez. 3 n. 1939 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati informatici, la restituzione del dispositivo all’interessato, previa estrazione della c.d. copia forense del contenuto, non determina la cessazione dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione del decreto di sequestro. Tale interesse permane in capo all’indagato, poiché la detenzione dei dati da parte della pubblica accusa comporta la perdita dell’esclusiva disponibilità del patrimonio informativo, lesione del diritto alla riservatezza tutelato anche dall’art. 8 della Carta di Nizza e dall’art. 8 CEDU. L’impugnazione è quindi ammissibile anche prescindendo dalla richiesta di restituzione della res, dovendosi riconoscere al titolare il diritto a contestare la legittimità del provvedimento ablatorio in relazione al fumus, alla pertinenzialità, alla finalità probatoria e ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di perquisizione informatica e sequestro probatorio di numerosi dispositivi informatici emesso dal Pubblico Ministero per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Il Tribunale fondava la decisione sulla avvenuta restituzione dei dispositivi, previa estrazione della copia forense del contenuto, rilevando l’assenza di un interesse concreto e attuale dell’indagato a contestare il sequestro. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, ha precisato che l’interesse all’impugnazione sussiste anche in caso di restituzione del supporto, sempre che sia dedotto l’interesse alla esclusiva disponibilità dei dati contenuti nella copia forense. Il trattenimento della copia da parte della pubblica accusa determina, sul piano sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare, che si vede privato dell’esclusiva signoria sul proprio patrimonio informativo.
La Corte ha affermato che non sussiste alcuna differenza tra il dato informatico contenuto su supporto digitale e l’informazione contenuta su supporto cartaceo, essendo rilevante non il bene in sé ma l’interesse del titolare a non concedere a terzi la conoscenza dell’informazione. La restituzione del “contenitore” non può, quindi, precludere il controllo di legittimità sul provvedimento ablatorio, pena l’avallare sequestri con funzione meramente esplorativa sottratti a qualsiasi sindacato.
Sono stati ritenuti fondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame aveva equivocato le censure dell’indagato, che avevano ad oggetto la carenza di motivazione del decreto in punto di fumus commissi delicti, nesso di pertinenzialità, finalità probatoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, omettendo qualsiasi valutazione sostanziale su tali profili e dichiarando erroneamente inammissibile l’istanza per assenza di interesse.
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Nota della Redazione
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