Presunzione cautelare per reato associativo non superata dal tempo trascorso (Cass. pen. Sez. 4 n. 16380 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza. In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali, postulando una valutazione complessiva nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti. La mera rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 30 ottobre 2025, rigettava la richiesta di riesame personale avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita detenzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse tenuto conto di elementi successivi ai fatti, quali la concessione della detenzione domiciliare da parte del Tribunale di sorveglianza, la grave situazione familiare e il percorso lavorativo intrapreso, tutti indicativi di una concreta volontà di reinserimento sociale. Il ricorrente censurava altresì l’omessa motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare il rischio di ricaduta con una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, in materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificarne le ragioni giuridiche e l’assenza di illogicità evidenti, non potendo procedere ad alcuna rivalutazione degli elementi fattuali o delle condizioni soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per i delitti per i quali opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, la prova contraria richiede elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi, la Corte ha chiarito che il fattore temporale, pur assumendo rilevanza, deve essere di notevole consistenza per poter superare la presunzione, imponendo all’ordinanza cautelare di motivare specificamente sull’attualità delle esigenze cautelari.
La Corte ha poi ribadito che, per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la prognosi di pericolosità postula una valutazione complessiva che non si esaurisce nella sola considerazione del tempo trascorso dai fatti, ma si estende alla possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali tipici dell’associazione di appartenenza.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiutamente disatteso gli elementi dedotti dalla difesa, evidenziando la presenza di precedenti penali anche in materia di stupefacenti e per evasione, nonché la dimostrata capacità a delinquere, desumibile dal contenuto di una conversazione intercettata in cui l’indagato, dopo un arresto, si proponeva di riprendere l’attività illecita procurando nuovi acquirenti.
Il provvedimento impugnato risultava, infine, adeguatamente motivato anche in ordine all’adeguatezza della misura carceraria, essendo stata logicamente argomentata l’inidoneità della detenzione domiciliare e dei dispositivi di controllo elettronico a prevenire i contatti con soggetti inseriti nel narcotraffico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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