Furto di energia elettrica: responsabile chi utilizza consapevolmente l’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. V n. 12860 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche se realizzato da terzi. La condotta illecita non si esaurisce nella materiale manomissione del contatore, ma si consuma attraverso la successiva sottrazione dell’energia protratta nel tempo. L’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dall’effettivo nocumento arrecato alla fornitura di altri utenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di un imputato per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione del bene a pubblico servizio. Il contratto di fornitura, poi cessato, era intestato alla moglie dell’imputato, la quale si era accusata dell’abusivo allaccio alla rete elettrica, sostenendo di aver agito all’insaputa del marito.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità, nonché il travisamento del compendio probatorio. Ha inoltre contestato il riconoscimento delle aggravanti, escludendo sia la violenza su cose diverse da quella sottratta, sia la destinazione a pubblico servizio dell’energia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale abbia correttamente valorizzato la sottoscrizione, da parte dell’imputato, del verbale di verifica degli operatori della compagnia elettrica, con cui egli aveva certificato di abitare nell’immobile abusivamente allacciato e di essere utilizzatore di fatto della fornitura. Rileva altresì che il contatore fosse collocato all’interno dell’abitazione, dunque accessibile a tutti coloro che vi vivevano.
La difesa lamentava la svalutazione della confessione della moglie. La Corte ha replicato che la materiale esecuzione dell’allacciamento non esaurisce la condotta illecita, che si consuma attraverso la successiva sottrazione dell’energia, protrattasi per un significativo arco temporale. Su queste basi il giudice di merito ha logicamente ritenuto che l’imputato, indipendentemente dall’aver operato o meno la manomissione, fosse consapevole di utilizzare energia sottratta alla rete.
È stato così applicato il principio per cui risponde del furto di energia elettrica aggravato chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato eventualmente da terzi (Sez. V n. 24592 del 2021). Nessun contrasto con il precedente evocato dal ricorrente (Sez. IV n. 35422 del 2020), che riguardava soggetti rispetto ai quali non erano emersi elementi di consapevolezza né la stabile presenza nell’immobile.
Manifestamente infondate sono state ritenute le censure sull’aggravante della violenza sulle cose: le modalità dell’allacciamento hanno comportato una manomissione del contatore che ne ha alterato l’integrità, non essendo necessario il danneggiamento definitivo. Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la Corte ha aderito all’indirizzo secondo cui essa sussiste in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dall’effettivo nocumento arrecato agli altri utenti (Sez. IV n. 1850 del 2016). Rileva la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio, che permane anche in tale ipotesi.
Nota della Redazione
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