Continuazione esclusa se i reati rivelano sola tendenza a delinquere (Cass. pen. Sez. VII n. 9078 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuazione richiede che i reati siano espressione di un disegno criminoso unitario, programmato in origine almeno nelle sue linee essenziali, e non si identifica con la mera inclinazione a reiterare nel tempo condotte illecite, pur analoghe. Il giudice di merito può escludere l’unicità del programma quando i reati, benché omogenei e commessi a breve distanza, presentino modalità esecutive differenti e siano intervallati da arresti o da misure cautelari, poiché tali circostanze rendono non credibile che l’agente abbia prefigurato in anticipo le condotte successive. In tal caso il riconoscimento del vincolo della continuazione è correttamente negato e la relativa motivazione, se completa e non contraddittoria, resiste al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Milano di applicare la continuazione tra i reati giudicati con quattro distinte sentenze, tutti relativi a tentativi di furto aggravato commessi in un arco temporale compreso tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022. Il giudice aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistenti gli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso.

Secondo il tribunale, le condotte erano state realizzate con modalità esecutive molto diverse, talvolta in solitudine e talvolta con complici ogni volta differenti e reperiti occasionalmente, ed erano state intervallate da arresti e, in alcuni casi, dalla sottoposizione a misura cautelare. Il giudice aveva quindi qualificato le varie condotte come espressione di una semplice tendenza a delinquere. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la censura muovendo dalla distinzione tra la continuazione, intesa come programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, e la mera inclinazione a reiterare nel tempo condotte di reato, anche analoghe. Il ricorrente sosteneva che l’omogeneità dei delitti, tutti contro il patrimonio, commessi nello stesso territorio e in un arco temporale limitato, con modalità analoghe e con l’unica finalità di procurarsi un sostentamento, dimostrasse l’esistenza di un programma criminoso unitario.

La Corte non ha condiviso questa lettura. Il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso la sussistenza dell’unicità di disegno criminoso proprio in ragione della diversità delle modalità esecutive: il ricorrente aveva agito talvolta da solo e talvolta con complici diversi, reperiti occasionalmente. A ciò si aggiungeva l’interruzione costante delle condotte per effetto degli arresti e, spesso, delle misure cautelari. Tali circostanze sono state ritenute logicamente idonee a rendere incredibile che, nel commettere il primo furto, l’agente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ha rilevato che l’ordinanza è completa, logica, non apparente né contraddittoria. Gli elementi valorizzati dal tribunale sono stati considerati dimostrativi dell’insussistenza di un disegno unitario e sintomatici, piuttosto, di una propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta in relazione alle occasioni e alle opportunità contingenti. Rileva, in particolare, che il ricorrente stesso ha ricondotto la motivazione delle sue condotte a una scelta di vita delinquenziale, ossia alla volontà di procurarsi il sostentamento commettendo delitti contro il patrimonio.

La Corte ha infine ritenuto che anche la commissione di almeno un altro e più recente delitto contro il patrimonio, descritta nel provvedimento impugnato, sia stata logicamente valutata dal giudice come dimostrativa di uno stile di vita delinquenziale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in via equitativa in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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