Principi di diritto (Massima) L’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., attesa la partecipazione necessaria del difensore a tale udienza. Tale nullità sussiste a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che all’udienza fosse presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La previsione dell’art. 391, comma 2, cod. proc. pen., che consente la nomina di un difensore d’ufficio qualora quello fiduciario non sia stato “reperito” o non sia “comparso”, opera soltanto nell’ipotesi di regolarità delle formalità dell’avviso che precede l’incombente. La nullità dell’udienza si riverbera, a cascata, sull’interrogatorio non rinnovato nel termine dell’art. 294 cod. proc. pen., sull’ordinanza di convalida dell’arresto e sul provvedimento genetico della misura cautelare, emessi all’esito di un procedimento svoltosi senza il rispetto del diritto dell’indagato all’assistenza del difensore di fiducia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2026, convalidava l’arresto di un indagato in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. L’arrestato aveva tempestivamente nominato un difensore di fiducia, fornendo i propri recapiti (telematici, pec, posta ordinaria e telefonici) e della cui nomina era stato dato immediato avviso alle ore 02:00 del 27 febbraio. Non risulta, tuttavia, alcun fonogramma o annotazione relativa all’avviso della fissazione dell’udienza di convalida, tenutasi alle ore 13:55 dello stesso giorno, al difensore di fiducia.
All’udienza, l’indagato risultava assistito da un difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello fiduciario, assente. Il Giudice convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 391, commi 1-2, cod. proc. pen. per l’inidoneità delle modalità di comunicazione dell’avviso, realizzate tramite tre telefonate in un ristretto arco temporale, e la conseguente nullità assoluta dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che il ricorso è fondato. L’udienza di convalida dell’arresto, prodromica al giudizio direttissimo, prevede la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato, come disposto dall’art. 391 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. Dell’udienza deve essere dato avviso, senza ritardo, al difensore ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. pen., applicabile per identità di ratio anche alla convalida dell’arresto. Nel caso di specie, il difensore di fiducia dell’arrestato non è stato avvisato dell’udienza di convalida, né della sua stessa nomina risultano tentate altre modalità di contatto: l’avviso è stato di fatto omesso.
La Corte richiama il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In tal caso, viene leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La previsione dell’art. 391, comma 2, cod. proc. pen., che consente di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio se quello di fiducia non sia stato “reperito” o non sia “comparso”, opera soltanto nell’ipotesi di regolarità delle formalità dell’avviso.
La Corte precisa altresì che solo il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge prevede l’urgenza. Nel caso di specie, il difensore di fiducia non era stato avvisato, non potendo quindi configurarsi alcuna negligenza a suo carico. L’assenza di ogni comunicazione al difensore di fiducia determina l’assoluta impossibilità di dispiegare compiutamente la difesa tecnica, anche eventualmente tramite la nomina di un sostituto, data l’iscrizione a un diverso Foro.
La nullità dell’udienza si riverbera, a cascata, sull’interrogatorio (non rinnovato nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.), sull’ordinanza di convalida dell’arresto e sul provvedimento genetico della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessi all’esito di un procedimento svoltosi senza il rispetto del diritto dell’indagato all’assistenza del difensore di fiducia.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida dell’arresto e l’ordinanza applicativa della misura cautelare non custodiale del Tribunale di Milano, disponendo l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Nell’accertamento dell’ebbrezza, l’efficacia probatoria dell’alcoltest e la regolarità dell’omologazione dello strumento non possono essere messe in discussione con doglianze generiche e tardive; l’obbligo per l’accusa di provare omologazione e verifiche periodiche sorge solo in presenza di specifiche contestazioni difensive.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, oltre a essere estraneo al perimetro cognitivo del giudice di legittimità, risulti riproduttivo di censure già dedotte in appello e privo di specificità.
Ai fini della validità della querela, la volontà punitiva può essere desunta dalla denuncia che contenga la richiesta di punizione e la riserva di costituzione di parte civile.
La Corte di cassazione chiarisce che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis, impone a pena di inammissibilità il deposito dell’elezione di domicilio o il richiamo specifico ad una precedente, non rilevando la successiva abrogazione della norma.
Per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è sufficiente l’urto del veicolo contro un ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale, senza necessità di danni a persone o cose, richiedendosi solo il collegamento materiale tra l’incidente e lo stato di alterazione del conducente.
La richiesta di restituzione nel termine del condannato in absentia non è convertibile d’ufficio in domanda di rescissione del giudicato: il principio di conservazione dell’impugnazione opera solo per i rimedi qualificati come impugnazioni dal codice.