Ricorso costruito in fatto e mera riproposizione dei motivi d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 2758 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate con l’atto di appello, omettendo il doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente individui specificamente il punto della decisione affetto da illogicità e lo sottoponga a critica argomentata, non quando i motivi si risolvano in prospettazioni di fatto meramente assertive e avversative rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito. La doppia conforme di merito esige, in sede di legittimità, una puntuale dimostrazione del difetto del ragionamento, non la mera reiterazione del dissenso già espresso nei gradi precedenti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, di una serie di reati commessi nel 2021: furto aggravato di merce da un esercizio commerciale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie lievi, minaccia grave e un ulteriore furto. Il Tribunale aveva riconosciuto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva, applicando gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 7 febbraio 2024, ha integralmente confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra violazione di legge e vizio di motivazione, tutti volti a contestare l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta unitariamente i sei motivi, rilevando che essi costituiscono la mera, pedissequa riproposizione delle censure già mosse con l’atto di appello. Il primo motivo contesta l’attribuzione del furto di scarpe al ricorrente, valorizzando l’assenza della refurtiva, l’inesatta descrizione dell’abbigliamento e la statura del soggetto ripreso dalle telecamere.
Il secondo motivo, svolto in via subordinata, invoca la configurazione del tentativo ai sensi dell’art. 56 cod. pen., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 52117 del 17.07.2014 sulle ipotesi di furto in supermercato sottoposto a vigilanza. Il terzo e il quarto motivo riguardano l’an della responsabilità per la minaccia e per le lesioni, quest’ultima con deduzione di una scriminante ai sensi dell’art. 52 cod. pen.
Il quinto motivo nega la sussistenza del furto di skateboard, mentre l’ultimo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la buona condotta processuale e il percorso di disintossicazione intrapreso in carcere.
La Corte rileva come tutte queste doglianze siano già state adeguatamente confutate nella motivazione della sentenza impugnata, che si rinviene sufficiente e logica alle pagine 5-8. Il ricorso omette qualsiasi confronto con quegli argomenti e si costruisce interamente su fatto e su prospettazioni assertive, contrapposte alla ricostruzione della doppia conforme di merito.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La motivazione è semplificata, ricorrendo le condizioni del decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 52 c.p. – Difesa legittima
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso