Difetto di giurisdizione contabile in assenza di collegamento con la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 198 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, perché si radichi la giurisdizione contabile è necessario un collegamento finalistico o prospettico con il diritto alla pensione privilegiata. In assenza di tale collegamento — non emergendo dagli atti alcun riferimento alla futura richiesta di pensione privilegiata — la controversia è devoluta al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in congedo, ha chiesto alla Corte dei conti di accertare la dipendenza da causa di servizio di una patologia su base ansiogena, riconducendone l’eziologia ad eventi traumatici collegati all’attività lavorativa: un’aggressione subita da detenuti con trauma cranio-facciale, il successivo intervento chirurgico per la ricomposizione delle fratture nasali e un incidente stradale in itinere.
Il ricorrente richiamava la domanda di riconoscimento presentata nel 2002, il parere del Comitato di verifica e il provvedimento del 2024 che aveva rigettato l’istanza per tardività. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva il difetto di legittimazione del Comitato e il difetto di giurisdizione, non essendo prospettato alcun collegamento con la pensione privilegiata; analoga eccezione formulava il Ministero della Giustizia. All’udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riconoscimento del costante orientamento di legittimità: le Sezioni Unite n. 1306 del 2017 e n. 5467 del 2009 hanno affermato che è devoluta alla giurisdizione contabile non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato.
Il criterio di collegamento è costituito dalla materia. Ne deriva che non ha fondamento la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e controversie relative al mero riconoscimento della causa di servizio: entrambe attengono alla materia delle pensioni privilegiate pubbliche e ciò radica la giurisdizione della Corte dei conti, come confermato anche da Sez. Un. n. 4325 del 2014.
La Corte introduce però una precisazione decisiva. Perché possa radicarsi la giurisdizione contabile occorre che sussista un collegamento, quantomeno finalistico o prospettico, con il diritto alla pensione privilegiata. Il mero accertamento della causa di servizio non è quindi sufficiente in sé, ma deve proiettarsi verso il trattamento pensionistico.
Nel caso concreto, in nessuno degli atti di causa — né nel ricorso, né nelle successive integrazioni, né nella domanda amministrativa del 2002 — compare alcun riferimento alla futura richiesta di pensione privilegiata. Viene così meno l’unico elemento di collegamento con la giurisdizione contabile, secondo il richiamato indirizzo delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES.
La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia al giudice amministrativo. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esigenza di tutela dell’accesso alla giustizia previdenziale anche senza assistenza tecnica.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.