Valutazioni concorsuali sindacabili solo per manifesta illogicità (TAR Sicilia n. 1282 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici sulle prove di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non di ponderazione di interessi, e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo. Il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà ictu oculi rilevabile o travisamento dei fatti, emergenti dalla sola lettura degli atti. Non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione, né opporre a quest’ultima un parere pro veritate, una perizia di parte o, ancor meno, il risultato di simulazioni elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, peraltro non meglio identificati. La congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati non è di per sé sindacabile, mancando qualsiasi predeterminazione normativa dei tempi e restando il termine di conclusione delle procedure concorsuali di natura ordinatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta da un ateneo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche. Superate le prove preselettive, non è stato ammesso alla prova orale per non aver superato la prova scritta, consistente nella risposta aperta a tre domande. Il punteggio complessivo attribuito all’elaborato è stato di 10,8, inferiore alla soglia di 21/30 richiesta per il superamento.
Dopo l’accesso parziale agli atti e l’approvazione della graduatoria, il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione degli atti concorsuali e gli atti presupposti, proponendo poi motivi aggiunti. Ha dedotto l’irragionevolezza del giudizio negativo, identico per tutte e tre le risposte, l’eccessiva rapidità della correzione, la violazione del termine di conclusione della procedura, l’errata valutazione dei titoli e l’illegittima composizione della commissione, anche sotto il profilo della parità di genere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della valutazione concorsuale come espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità non può entrare nel merito del giudizio, ma resta limitato ai vizi di eccesso di potere riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti. Sul punto il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 6663 del 2025 e del Cons. Stato, sez. I, parere n. 451 del 2025.
Il primo motivo è respinto nel merito. L’identità del giudizio discorsivo, accompagnata da punteggi numerici differenziati per ciascuna risposta, non è sintomo di contraddittorietà: i criteri e i subcriteri fissati dalla commissione consentono al punteggio numerico un livello di dettaglio ulteriore rispetto al giudizio sintetico, nell’ambito del medesimo standard. Lo scarto tra i punteggi è, del resto, esiguo.
Il secondo motivo cade per una ragione strutturale. Alla valutazione della commissione non può essere contrapposto un parere di parte né il risultato di una simulazione mediante intelligenza artificiale. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia TAR Catania, sez. I, n. 4301 del 2024: la competenza a valutare gli elaborati spetta alla commissione e al giudice è precluso sovrapporre il giudizio di un terzo soggetto.
Quanto al ritardo procedimentale, il termine di 180 giorni previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 ha carattere ordinatorio e assolve a una finalità organizzativa; la sua inosservanza non invalida il concorso, potendo rilevare semmai in sede risarcitoria. Parimenti non è sindacabile la congruità del tempo dedicato alla correzione, mancando una predeterminazione normativa dei tempi e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione. L’istanza istruttoria è quindi rigettata.
La censura sui titoli è dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento. Quanto alla composizione della commissione, è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle materie del concorso, da verificare nel complesso e con ragionevolezza. L’incompatibilità legata alla titolarità di una carica politica non opera in modo formalistico, ma richiede elementi concreti e univoci idonei a dimostrare l’influenza esercitata. Infine, la violazione della normativa sulla parità di genere non vizia di per sé le operazioni concorsuali, rilevando solo in presenza di documentati elementi di condotta discriminatoria. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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