L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è ammissibile davanti al giudice amministrativo (TAR Puglia n. 318 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è un provvedimento equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e, pertanto, costituisce titolo idoneo per agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La pubblica amministrazione che non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, è inadempiente all’obbligo di conformarsi al giudicato. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo nel termine assegnato dal giudice, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una banca, quale mandataria di una società cessionaria di crediti, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti di un’Azienda pubblica di servizi alla persona per il mancato pagamento di forniture. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo e rinotificato all’azienda debitrice.
Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di legge e la messa in mora, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La banca creditrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando che l’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il decisum, al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinato o su un provvedimento equiparato.
Il Collegio ha qualificato il decreto ingiuntivo non opposto come provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la banca agiva legittimamente per l’ottemperanza. Ha, inoltre, verificato la ricorrenza dei presupposti oggettivi, risultando decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse eseguito il giudicato né fornito alcuna giustificazione.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato all’azienda di dare piena esecuzione al titolo esecutivo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, precisando che la nomina del commissario ad acta sarà disposta con separato decreto su richiesta della parte ricorrente, al protrarsi dell’inadempimento. Le spese processuali sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori e recupero del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.