Atto confermativo e patteggiamento nel giudizio di affidabilità per porto d’armi (TAR Sicilia n. 682 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo adottato su istanza di riesame o di revoca in autotutela è meramente confermativo, e dunque inimpugnabile per difetto di autonoma lesività, quando si limiti a ribadire la determinazione già assunta in assenza di fatti storici sopravvenuti e senza riapertura del procedimento né nuova istruttoria. Nel giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, la riforma Cartabia — che ha escluso l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento — non elimina il potere dell’Autorità di valutare i fatti storici oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini di poteri preventivi di ordine e sicurezza pubblica, purché senza automatismi ostativi e con adeguata motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo che aveva respinto la sua istanza di rilascio del decreto di approvazione alla nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, fondando il diniego sulla ritenuta carenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta di cui agli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S. L’Autorità ha valorizzato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile nel 1994, per tentata estorsione in concorso e detenzione abusiva di armi, oltre a ulteriori vicende penali.
Respinta la domanda cautelare in primo e secondo grado, il ricorrente ha presentato istanze di revoca in autotutela, impugnate con i primi e i secondi motivi aggiunti avverso i provvedimenti prefettizi che avevano confermato il diniego. Ha dedotto la sopravvenienza di elementi nuovi, tra cui il decorso del tempo, il percorso di reinserimento socio-lavorativo e l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla riforma Cartabia sull’efficacia extrapenale del patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dei motivi aggiunti, rilevando che l’atto adottato su istanza di riesame o revoca in autotutela non è autonomamente impugnabile quando si limiti a ribadire la determinazione precedente, in assenza di fatti storici sopravvenuti o di elementi nuovi idonei a incidere sull’assetto degli interessi già valutato.
La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio riposa su un criterio sostanziale, che impone di verificare se l’Amministrazione abbia riaperto il procedimento con nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Cons. Stato n. 8590 del 2021 e del C.G.A. n. 466 del 2024. Nel caso concreto i provvedimenti impugnati si limitano a richiamare la persistente rilevanza degli elementi posti a fondamento del diniego originario, senza riapertura dell’istruttoria; il riferimento alle precedenti ordinanze cautelari è solo rafforzativo e non muta la natura degli atti. I primi e i secondi motivi aggiunti sono pertanto inammissibili.
Anche la censura sulla riforma Cartabia, dedotta solo con i secondi motivi aggiunti, è inammissibile, poiché avrebbe potuto essere prospettata con il ricorso introduttivo, essendo già vigente il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. alla data della sua notificazione. Nel merito, comunque, la censura è infondata: la giurisprudenza amministrativa successiva alla riforma (C.G.A. n. 478 del 2025) ha chiarito che la riduzione degli effetti extrapenali del patteggiamento non elimina il potere dell’Autorità di valutare la condotta complessiva del soggetto ai fini di interessi pubblici primari, purché senza automatismo ostativo.
Il ricorso introduttivo è infondato. Il diniego, adottato ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., rientra nell’ampio potere discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza. La valutazione dell’affidabilità morale ha natura preventiva e prognostica e può fondarsi su fatti penalmente rilevanti considerati nella loro dimensione storica, a prescindere dall’estinzione del reato. Nel caso di specie la Prefettura non ha applicato alcun automatismo ostativo, ma ha svolto una valutazione individualizzata della condotta, valorizzando la natura dei reati, incidenti sulla sicurezza del patrimonio e sull’uso delle armi. Il decorso del tempo e il percorso di reinserimento, pur apprezzabili, non impongono una diversa conclusione, restando il giudizio sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del difetto assoluto di istruttoria.
Nota della Redazione
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