Garanzia Fondo PMI e difetto di giurisdizione nella fase esecutiva (TAR Lazio n. 2474 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI, il riparto di giurisdizione si determina distinguendo la fase di ammissione al beneficio dalla fase esecutiva del rapporto. Il provvedimento che dichiara l’inefficacia della garanzia già riconosciuta, contestando non l’inesistenza di un presupposto genetico ma l’inadempimento degli obblighi di comunicazione e di protezione gravanti sull’istituto bancario, non incide sul momento costitutivo del beneficio. In tale ipotesi la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una banca aveva concesso a una società un finanziamento chirografario per startup innovative, assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, gestito dal soggetto affidatario del servizio. La società finanziata si era resa inadempiente a partire dal febbraio 2020, rendendo necessaria l’attivazione della garanzia. Il gestore del Fondo, invece di corrispondere l’importo garantito, ha avviato un procedimento concluso con la dichiarazione di inefficacia della garanzia, per avere la banca acquisito una garanzia reale sull’operazione senza preventiva richiesta di conferma.
La banca ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali. Si sono costituiti il gestore del Fondo, eccependo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito, e il Ministero intimato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il provvedimento impugnato non contesta l’esistenza di un requisito necessario all’ammissione al Fondo, ma rileva un successivo inadempimento della banca degli obblighi di comunicazione e di protezione connessi alle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziati. La questione attiene dunque alla fase esecutiva del rapporto, non a quella genetica.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto va attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione dalla fase successiva alla concessione del contributo. Nella prima la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi e apprezzamento discrezionale dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione, con posizione di interesse legittimo del richiedente.
Nella seconda, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario, poiché la controversia riguarda l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 15867/2011, le Sezioni Unite n. 25211/2015 e il Cons. Stato sez. V n. 3051/2016, nonché la pronuncia del TAR Lazio n. 7032/2017, confermata dal Cons. Stato sez. VI n. 2998/2018, e una precedente decisione della stessa sezione del 2024.
Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con assorbimento di ogni altra questione pregiudiziale. La parte ricorrente potrà riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. La statuizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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