Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 2475 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, da parte dell’amministrazione, dei provvedimenti impugnati nel giudizio di annullamento realizza pienamente l’interesse sostanziale oppositivo del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che configura una sentenza di merito e non di rito. La cessazione della materia del contendere si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione del bene della vita. La domanda risarcitoria proposta in termini generici e privi di prova va respinta.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili assentiti con due permessi di costruire in sanatoria, hanno impugnato la nota con cui il Comune ne ha disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, nonché la conseguente ordinanza di demolizione. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.

Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 2248 del 2024. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di aver annullato in autotutela, con determinazione n. 63 del 5 dicembre 2025, i due provvedimenti impugnati, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la sorte della domanda demolitoria a fronte del sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che il codice del processo amministrativo distingue la cessazione della materia del contendere, sentenza di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sentenza di rito ex art. 35 c.p.a..

La differente natura giuridica dipende dal diverso accertamento sotteso: la cessazione della materia del contendere postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, rendendo inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione del bene della vita ambito.

Nel caso concreto, l’annullamento in autotutela di entrambi i provvedimenti impugnati comporta la piena realizzazione dell’interesse legittimo oppositivo azionato dai ricorrenti. Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa è formulata in termini del tutto generici, se non meramente ipotetici, e risulta sfornita di prova. Il Collegio la respinge.

Le spese di lite sono compensate tra i ricorrenti e il Comune resistente, in ragione della natura della controversia e di quanto stabilito dalle precedenti pronunce della Sezione sugli stessi provvedimenti. Nulla si dispone nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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