Gestione separata INPS e abitualità dell’attività professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21687 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi alla Gestione separata quando esercita in modo abituale, ancorché non esclusivo, un’attività professionale che produce un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento. Il requisito dell’abitualità va apprezzato come scelta ex ante del libero professionista, non quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. La percezione di un reddito annuo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 non integra una franchigia né esonera dall’obbligo contributivo: costituisce solo un indizio, da ponderare con gli altri dati processuali, per escludere in concreto l’abitualità. Su chi invoca la contribuzione grava la prova del relativo presupposto di fatto.
Il Fatto
L’INPS ricorre per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame dell’Istituto e confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato non dovuto l’importo di Euro 1.090,53, richiesto a titolo di contributi alla Gestione separata per l’anno 2009 e correlate sanzioni.
La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su un duplice rilievo: i redditi percepiti nell’anno 2009, di importo inferiore a Euro 5.000,00, costituiscono un chiaro indice della natura occasionale dell’attività; l’INPS, sul quale incombeva l’onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non ha offerto alcun elemento a supporto della natura abituale dell’attività.
La Motivazione della Corte
L’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, dell’art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012 e dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe negato l’obbligo d’iscrizione a fronte di un’attività svolta in modo abituale, valorizzando arbitrariamente il limite di reddito, di per sé irrilevante perché riferito alla diversa specie del lavoro occasionale.
La censura è dichiarata inammissibile. La Corte ribadisce l’indirizzo costante secondo cui il professionista iscritto a un albo o a un elenco deve iscriversi alla Gestione separata in caso di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività che produca un reddito non assoggettato a contribuzione presso la Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., n. 4419 del 2021). Quanto all’abitualità, essa va letta come scelta ex ante del professionista e non come esito ex post desumibile dal reddito prodotto; diversamente, l’iscrizione resterebbe ancorata al superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269/2003, che rileva invece per le attività occasionali (Cass., sez. lav., n. 16925 del 2024).
Il Collegio precisa che il superamento della soglia annua di Euro 5.000,00 rende irrilevante la disquisizione sulla natura abituale o occasionale, perché determina comunque l’assoggettamento a contribuzione (Cass., sez. lav., n. 29272 del 2022). L’abitualità va accertata in punto di fatto, sulla scorta di inferenze quali l’iscrizione all’albo, l’accensione della partita IVA e l’organizzazione materiale predisposta a supporto dell’attività (Cass., sez. lav., n. 26330 del 2023). Nessuno di tali elementi ha valenza esclusiva: si tratta di praesumptio hominis, semplici regole di esperienza (Cass., sez. lav., n. 26018 del 2023). La percezione di un reddito inferiore alla soglia può dunque rilevare quale indizio, da ponderare con gli altri dati (Cass., sez. lav., n. 11535 del 2024).
La prova dell’abitualità grava sull’INPS, quale elemento costitutivo della pretesa (Cass., sez. lav., n. 27531 del 2023 e n. 26800 del 2023). Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto piana applicazione: la Corte d’appello non ha fatto leva in via esclusiva sul mancato superamento della soglia, ma si è cimentata con l’accertamento in concreto prescritto dalla fattispecie normativa (Cass., sez. lav., n. 25598 del 2023), senza automatismi e vagliando il reddito insieme agli altri dati processuali e all’inadempimento probatorio dell’Istituto.
Si tratta di un tipico accertamento di merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., n. 26018 del 2023). Le critiche, formulate sotto l’egida della violazione di legge, mirano in realtà a ridiscutere l’apprezzamento delle prove e risultano perciò inammissibili (Cass., S.U., n. 34476 del 2019); sul punto si rivelano anche generiche. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., S.U., n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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