Riapertura del procedimento disciplinare obbligatoria anche dopo il giudicato civile sulla sanzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12448 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente pubblico non sussiste o non costituisce illecito penale, l’ufficio competente è tenuto, su istanza di parte proposta entro il termine di decadenza di sei mesi, a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo, anche nel caso in cui sia già intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della pronuncia penale irrevocabile. La riapertura non comporta l’automatica caducazione della sanzione ma impone alla pubblica amministrazione una nuova valutazione, necessaria per evitare esiti del procedimento disciplinare non coerenti con quelli del processo penale: l’obbligo sussiste solo quando la sentenza penale abbia escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse, senza residuare elementi fattuali di autonoma rilevanza ricompresi nell’originaria contestazione. La disciplina dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 non è in contrasto con il divieto di ne bis in idem, non essendo la sanzione disciplinare assimilabile a quella penale ai sensi dell’art. 4, Protocollo 7, CEDU.
Il Fatto
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato a un dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’irrogazione della sanzione, il lavoratore aveva ottenuto una sentenza di assoluzione in sede penale, divenuta irrevocabile, con formula “perché il fatto non sussiste”.
Il dipendente aveva in precedenza promosso un primo giudizio, definito con pronuncia di inammissibilità passata in giudicato, e un secondo giudizio nel quale il tribunale aveva accertato la legittimità del recesso. A seguito dell’assoluzione penale, il lavoratore aveva chiesto la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda per la presenza di precedenti giudicati, aveva accolto la richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia, ha confermato l’orientamento secondo cui l’obbligo di riapertura del procedimento disciplinare da parte della pubblica amministrazione sussiste anche quando la legittimità della sanzione sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 6514/2025, che ha interpretato l’art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel senso che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosca l’insussistenza del fatto, impone all’ufficio competente di riaprire il procedimento per modificarne o confermarne l’atto conclusivo.
La disciplina dei commi 2 e 3 della citata norma, non incisa dalla novella del 2017, risponde all’esigenza di evitare che l’esito del procedimento disciplinare risulti non coerente con quello del processo penale. La riapertura non determina la caducazione automatica della sanzione, ma costituisce un obbligo procedimentale finalizzato a una nuova valutazione, secondo l’esito del giudizio penale: ciò che rileva è che la sentenza penale abbia escluso la materialità delle condotte e non soltanto la loro rilevanza penale, come precisato da Cass. n. 19514/2024.
Quanto al dedotto contrasto con il ne bis in idem e con l’art. 4, Protocollo 7, CEDU, la Corte ha ribadito la diversità strutturale tra il potere disciplinare delle pubbliche amministrazioni e quello del datore di lavoro privato, escludendo che la sanzione disciplinare sia assimilabile a quella penale e che la riapertura integri una riedizione del potere disciplinare, in conformità a Cass. n. 25485/2017.
Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato nella parte in cui paventava il contrasto con il giudicato sulla legittimità del licenziamento, per le stesse ragioni esposte in relazione al primo motivo. La censura concernente la violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del 2022 è stata invece dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente trascritto né riassunto nei suoi elementi essenziali la sentenza precedente, né provveduto alla sua localizzazione, atteso che la Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve procedere a una verifica degli atti e non alla loro ricerca.
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Nota della Redazione
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