Pensione di inabilità dei dipendenti pubblici e ruolo del requisito sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 367 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista per i dipendenti pubblici dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone il concorso di tutti i requisiti fissati dall’art. 2 del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio e il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il c.d. requisito sanitario va verificato con rigore maggiore rispetto ai criteri di accesso ad altri benefici previdenziali. La complessità e la gravità del quadro clinico non sono di per sé sufficienti a integrare il presupposto, se le capacità lavorative residue non risultano azzerate. L’eccezione di inammissibilità per mancanza di previa domanda amministrativa è infondata quando il diniego opposto in sede amministrativa sia stato determinato proprio dall’esito sfavorevole della visita medica disposta dall’ente.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. A sostegno dell’istanza rappresentava di essere affetta da plurime patologie croniche, tra cui sclerosi multipla e connettivite indifferenziata lupus like, con localizzazioni viscerali e cutanee, lesioni vasculitiche e danni endocrini su base autoimmune, in trattamento con farmaci immunosoppressori, oltre a ulteriori infermità concomitanti.
La competente Commissione Medica per i dipendenti Pubblici presso l’INPS, con verbale dell’8 marzo 2024, aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del verbale e, previo espletamento di C.T.U., l’accertamento del beneficio. L’Istituto resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa e contestava nel merito la sussistenza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 153, lettera b), c.g.c. La mancanza di una previa domanda amministrativa non può essere opposta quando è stato proprio l’esito della visita medica, nel contesto del procedimento attivato dall’interessata, a impedire il favorevole accoglimento dell’istanza in sede amministrativa.
Nel merito, la controversia si incentra sul c.d. requisito sanitario. La Corte richiama il quadro normativo e, in particolare, l’art. 2 del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, che subordina la pensione di inabilità alla compresenza di anzianità contributiva, risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio e riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sul rigore della verifica il giudice rinvia alla propria recente sentenza n. 346/2025 e alla giurisprudenza contabile e di legittimità ivi citata.
L’accertamento in concreto si è basato sul parere della locale Commissione Medico Legale, reso in ottemperanza all’ordinanza n. 77/2025. Il Collegio medico, pur riconoscendo la complessità e la significatività del quadro clinico, ha chiarito che il complesso delle patologie, tenuto conto dello stato di evoluzione e delle terapie disponibili, non è tale da azzerare le capacità lavorative. L’interessata può ancora offrire un contributo utile all’amministrazione, trasferendo le proprie competenze alle nuove leve in un’ottica di passaggio delle consegne, e risultando esentata dalle incombenze che allo stato non è in grado di assolvere.
Il giudicante ha ritenuto la conclusione dell’organo di consulenza condivisibile, perché espressa dopo attenta visita diretta e accurato esame della documentazione, comprese le note critiche del consulente di parte, adeguatamente confutate nell’allegato alla relazione. Non riscontrandosi la compresenza di tutti i requisiti richiesti, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.
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Nota della Redazione
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