Ghiacciai acque pubbliche controversie concessione spettano al TSAP (Cass. civ. Sez. Un. n. 4061 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I ghiacciai rientrano nella categoria delle acque pubbliche, ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come confermato dal d.P.R. n. 115 del 1973 e dalla legge provinciale di Trento n. 18 del 1976, che li includono nel demanio idrico. Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ex art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono in concreto a disciplinare le modalità di utilizzazione dell’acqua, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque. Rientra in tale giurisdizione la controversia sul disciplinare di concessione che investe la durata del rapporto e il riconoscimento dell’indennizzo alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata, trattandosi di questioni che incidono sulla gestione del bene demaniale.

Il Fatto

Una società concessionaria aveva ottenuto nel 2003 dalla Provincia autonoma di Trento una porzione del terreno demaniale del ghiacciaio della Marmolada, con piste di sci, impianti di risalita e servizi ausiliari, per una durata ventennale decorrente in sanatoria dal 1999, rinnovabile e con previsione di indennizzo alla scadenza o in caso di risoluzione unilaterale. Nel corso del rapporto la concessionaria aveva realizzato rilevanti investimenti.

In prossimità della scadenza, la società chiese il rinnovo. La Provincia le trasmise un nuovo disciplinare che riduceva la durata a dieci anni, con rinnovo per uguale periodo, e non prevedeva indennizzi. Dopo interlocuzioni prive di esito, la società sottoscrisse il disciplinare con riserva di adire l’Autorità giudiziaria e impugnò gli atti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La Provincia eccepì il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la società propose regolamento preventivo di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni unite muovono da una premessa preliminare, sottolineando l’assenza di precedenti specifici: i ghiacciai rientrano tra i beni qualificabili come acque pubbliche. La conclusione è sorretta da elementi normativi e da dati formali. Il d.P.R. n. 115 del 1973, di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige, include espressamente i ghiacciai nel demanio idrico trasferito alle province autonome. Nello stesso senso la legge provinciale di Trento n. 18 del 1976. Inoltre il ghiacciaio è iscritto nell’Elenco delle Acque pubbliche della Provincia di Trento, iscrizione che, pur non costitutiva della qualità del bene, integra un dato formale positivo sufficiente.

Quanto al riparto, la Corte richiama l’orientamento consolidato: sono devolute al Tribunale Superiore le controversie relative a provvedimenti che hanno incidenza immediata e diretta sul regime delle acque; ne restano escluse quelle aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a incidere su tale regime, nelle quali rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme nelle procedure di affidamento di concessioni o appalti. Il collegio cita, tra le altre, Cass. S.U. n. 2710 del 2020, Cass. S.U. n. 18977 del 2017, Cass. S.U. n. 21593 del 2013 e Cass. S.U. n. 24154 del 2013.

La giurisdizione del giudice amministrativo è stata invece affermata per le controversie su atti strumentalmente inseriti nei procedimenti di affidamento, sull’organizzazione del servizio idrico o in caso di prevalenza di interessi pubblicistici diversi, di tipo ambientale, urbanistico o di gestione del territorio. Ricorre invece la giurisdizione del Tribunale Superiore quando l’atto impugnato, pur provenendo da organi diversi da quelli preposti al settore, finisca con l’incidere immediatamente, e non in via occasionale, sull’uso delle acque, interferendo con i provvedimenti relativi a tale uso.

Applicando tali criteri, la controversia investe il contenuto del disciplinare predisposto dall’Amministrazione per regolare il rapporto di utilizzazione del bene. La società contesta la qualificazione dell’atto come nuova concessione anziché rinnovo, il termine di durata e la mancata riproduzione della clausola sull’indennizzo. Si tratta di questioni che incidono sulle modalità di utilizzazione del bene demaniale e sulla potestà dell’Amministrazione di disciplinarne le condizioni. Il regolamento è pertanto accolto e la giurisdizione è dichiarata appartenere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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