Responsabilità dell’avvocato e prova della perdita di chances (Cass. civ. Sez. III n. 4062 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista che abbia proposto un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto dei quesiti di diritto non risponde automaticamente del danno patito dal cliente: la perdita di chances deve essere provata con la dimostrazione, anche in termini probabilistici o indiziari, che un ricorso ammissibile avrebbe avuto esito favorevole. La prova del diritto sostanziale che il cliente non abbia offerto nei gradi di merito non può essere recuperata in sede di legittimità, perché il giudizio di cassazione non ammette l’acquisizione di nuove circostanze di fatto. Da qui la distinzione tra la prova della chance perduta e la prova del diritto vantato, che in questa sede non può trovare ingresso.

Il Fatto

Un avvocato viene convenuto dal proprio cliente per l’inadempimento professionale consistito nella redazione di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto allora imposti dalla legge processuale. Il giudice di primo grado accerta l’inadempimento e condanna il professionista alla restituzione dei compensi anticipatamente corrisposti dal cliente, rigettando la domanda risarcitoria avanzata da quest’ultimo.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza confermata, ritiene inescusabile l’inadempimento e infondata la pretesa risarcitoria, non avendo il cliente comprovato la sussistenza di significative chances di esito favorevole della lite. Il professionista propone ricorso principale; il cliente resiste con ricorso incidentale affidato a tredici motivi; la compagnia assicuratrice resiste con due controricorsi.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale, il Collegio richiama il principio di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. pen. art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., applicabile anche ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., valorizzando la lettura non formalistica avallata da Sez. U n. 8950 del 18.03.2022 e dalla sentenza CEDU Succi c. Italia del 28.10.2021. Il ricorrente che denunci un error in procedendo deve indicare gli elementi fattuali che condizionano l’operatività della violazione e localizzare negli atti processuali i documenti comprovanti l’errore.

Su questa base, i primi due motivi sono respinti: le censure di omessa pronuncia non sono sostenute dall’indicazione dell’atto d’appello, con la conseguente impossibilità di apprezzarne la concludenza. Anche il terzo motivo è inammissibile, perché la deduzione del vizio di art. 132, n. 4, cod. proc. civ. presuppone il confronto con il solo testo motivazionale, non già con elementi tratti aliunde. Il quarto motivo, relativo all’art. 91 cod. proc. civ., è infondato, essendo la soccombenza confermata in via implicita.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ribadisce che la chance perde rilievo se le Commissioni tributarie di merito hanno già accertato l’insussistenza dei presupposti di fatto del diritto rivendicato: nessuna prova di tali circostanze sarebbe stata possibile in sede di legittimità. Il danno da inammissibilità del ricorso quale fatto in sé non configura un danno in re ipsa, e le chance di transazione in sede di rinvio non sono valutabili in assenza di possibilità di vittoria. Sono pertanto inammissibili o infondati i motivi sulla causalità, sulla perdita di chances e sulla pretesa inversione dell’onere probatorio.

Respinge infine le censure sulle spese, applicando il principio per cui, in caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato a titolo di garanzia impropria gravano sull’attore soccombente che ha provocato la chiamata, salvo che l’iniziativa risulti manifestamente infondata (Sez. I n. 10364 del 18.04.2023). Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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