Dimissioni per giusta causa e inadempimento contributivo perdurante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5445 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni previdenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, l’indennità NASpI spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, dovendosi intendere la giusta causa di dimissioni alla stregua dell’art. 2119 cod. civ., come inadempimento datoriale di gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di dimissioni il mancato versamento della contribuzione obbligatoria, ove reiterato, non isolato, non accidentale e perdurante al momento del recesso: l’omissione, protrattasi per sedici mesi fin dall’inizio del rapporto, è inadempimento grave degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, lesivo dei principi di buona fede e correttezza. Il requisito dell’immediatezza del recesso non si risolve in un mero dato temporale, ma va inteso come valutazione di un lasso di tempo ragionevole che non recida il nesso causale tra inadempimento e dimissioni. L’attitudine lesiva della condotta datoriale non è sterilizzata dalle tutele apprestate dall’ordinamento previdenziale, quali il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 cod. civ. e la costituzione della rendita vitalizia ex l. n. 1338/1962, che operano su un piano diverso da quello del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore, condannando l’INPS al pagamento dell’indennità NASpI. Il lavoratore aveva prestato servizio dal 1° marzo 2018 al 3 luglio 2020 e aveva presentato dimissioni per giusta causa, indicate nel mancato versamento della contribuzione per sedici mesi. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’INPS, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha premesso che la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al giudice di merito e risulta censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per contrasto con gli standards valutativi che si configurino come diritto vivente. Le censure dell’istituto previdenziale sono state reputate inammissibili, traducendosi in una richiesta di rivalutazione dell’accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva congruamente motivato la sussistenza di un inadempimento grave, reiterato e tale da recidere il rapporto fiduciario.

Quanto al requisito dell’immediatezza, la Corte ha chiarito che esso non va individuato in un segmento temporale rigido tra dimissioni e inadempimento, potendo sussistere anche quando il recesso non segua direttamente i fatti; l’immediatezza va intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole che non recida la causalità sorreggente le dimissioni, con valutazione rimessa al giudice di merito.

Nel caso di specie, l’inadempimento era continuativo fin dall’assunzione e perdurante al momento delle dimissioni, sicché il nesso di immediatezza era sussistente. Infondata è stata altresì ritenuta l’eccezione basata sulla sufficienza delle tutele previdenziali: il principio di automaticità delle prestazioni e la rendita vitalizia sono predisposti a tutela del lavoratore per garantirgli le prestazioni, ma non elidono la lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta datoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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