Giudicato sugli aventi causa: azioni personali e azioni reali trascritte (Cass. civ. Sez. II n. 27284 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi tra i danti causa è regolato, nei confronti degli aventi causa che abbiano acquistato in pendenza di giudizio il diritto controverso, dall’art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e non dall’art. 2909 cod. civ., che opera solo per gli acquisti successivi al passaggio in giudicato. Per le azioni personali, non soggette a trascrizione ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., la sentenza pronunciata contro l’alienante fa sempre stato nei confronti del successore a titolo particolare, a prescindere dal momento della trascrizione del suo titolo di acquisto. Per le azioni reali soggette a trascrizione, tra cui l’actio negatoria servitutis, l’opponibilità della sentenza al terzo avente causa presuppone invece che la trascrizione della domanda giudiziale sia avvenuta e sia anteriore alla trascrizione del contrapposto titolo di acquisto. Il giudicato copre anche la qualificazione giuridica dell’azione data dal giudice, quando abbia condizionato l’indagine di merito e non sia stata impugnata in appello.
Il Fatto
Due società titolari di un complesso immobiliare avevano agito nel 1987 contro i danti causa del convenuto per ottenere la restituzione di un vano seminterrato e la rimozione di taluni abusi. Nel corso di quel giudizio entrambe le parti avevano alienato il diritto controverso: la società attrice a favore di una società collegata, i convenuti al proprio figlio. Il giudizio era proseguito tra le parti originarie ed era definito con sentenza confermata in sede di legittimità.
Nel 2007 le società agirono nuovamente per sentir dichiarare opponibile al figlio, quale avente causa, il giudicato; in subordine chiesero la rimozione di alcuni manufatti. La domanda fu in parte accolta e in parte rigettata; la Corte d’Appello di Napoli respinse il gravame ritenendo il giudicato esterno estensibile a tutti gli aventi causa. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’azione di restituzione del vano come azione personale, qualificazione che la precedente sentenza aveva posto a base del rigetto e che era passata in giudicato. Da ciò deriva l’inapplicabilità del giudicato in termini di efficacia riflessa e l’operatività, invece, della prima ipotesi dell’art. 111, quarto comma, cod. proc. civ.: il successore a titolo particolare è sostituto processuale del dante causa e resta vincolato alla decisione anche se ha trascritto il proprio acquisto dopo la domanda.
Il riferimento ai precedenti invocati dalle ricorrenti è giudicato inconferente: Cass. n. 1233/2012 e Cass. n. 7381/2001 riguardano soggetti rimasti terzi, estranei alla successione nel diritto controverso, e non gli aventi causa destinatari dell’efficacia diretta del giudicato. Il primo motivo è quindi infondato.
Di segno opposto la soluzione sul secondo motivo, relativo alle domande di chiusura dei tre finestroni e di rimozione del pergolato. La Corte territoriale le aveva correttamente qualificate come azioni reali a tutela delle distanze legali, soggette a trascrizione; aveva però omesso di trarre le conseguenze dalla mancata prova della trascrizione delle domande giudiziali. Il limite derivante dall’assenza di trascrizione non è nella disponibilità delle parti: il giudicato risponde al divieto di bis in idem e a un’esigenza di ordine pubblico, sì che il giudice deve determinarne d’ufficio i confini. L’omessa considerazione di un fatto storico decisivo integra il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non essendovi doppia conforme poiché il secondo giudice non ha ricostruito il fatto come il primo, ma ha rilevato il sopravvenuto giudicato esterno.
Il secondo motivo è accolto: la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà nel merito dell’appello e sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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