Il giudicato sulla carenza di legittimazione passiva preclude il rilievo officioso in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 1162 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato la carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha emesso l’atto impositivo e tale statuizione non venga specificamente impugnata dalla parte risultata soccombente, si forma su di essa il giudicato interno. Ne consegue che il giudice d’appello, che abbia comunque affermato la legittimazione passiva del medesimo soggetto, incorre nel vizio di extra petizione di cui all’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della statuizione. La regola della formazione del giudicato sulle questioni processuali non subisce deroghe nella vigenza del processo tributario, dovendosi escludere che il giudice di secondo grado possa riesaminare d’ufficio profili processuali non riproposti dalle parti.

Il Fatto

Una società concessionaria del Comune per l’accertamento e la riscossione delle entrate relative alla pubblicità notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per la differenza del tributo dovuto per l’anno 2014 a seguito dell’applicazione delle nuove tariffe comunali. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso della contribuente, rilevando d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della società concessionaria, quale unico soggetto evocato in giudizio, non essendo stato citato il Comune.

La società contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, limitando le proprie doglianze alla presunta carenza di motivazione e alla mancata valutazione delle proprie argomentazioni difensive, senza alcuna censura specifica avverso la statuizione sulla carenza di legittimazione passiva. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nel confermare l’esito del giudizio, affermava invece la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario e la fondatezza della legittimazione passiva della società concessionaria, ritenendo applicabile il limite di aumento del 25% della tariffa previsto dalla legge. Avverso tale pronuncia la società concessionaria proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale invocava una normativa applicabile esclusivamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non pertinente rispetto alla fattispecie riguardante l’attività del soggetto concessionario incaricato dal Comune della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR riesaminato la questione della propria legittimazione passiva, nonostante la contribuente non avesse impugnato la statuizione di primo grado che l’aveva dichiarata. La Corte ha ritenuto fondata tale doglianza, evidenziando come la società contribuente, nell’atto di appello, avesse impugnato la sentenza esclusivamente per carenza di motivazione e per il mancato esame delle proprie difese, senza censurare in alcun modo la statuizione sulla carenza di legittimazione passiva della concessionaria. Né rilevava la circostanza, erroneamente valorizzata dalla CTR, che la società concessionaria non avesse eccepito la propria carenza di legittimazione nelle controdeduzioni d’appello, dal momento che tale eccezione era stata già proposta e accolta nel primo grado di giudizio.

La Corte ha quindi affermato che, non essendo stata la statuizione di primo grado sulla carenza di legittimazione passiva oggetto di specifico motivo d’appello, su di essa si era formato il giudicato, con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva riesaminarla d’ufficio. L’aver affermato la legittimazione passiva della società concessionaria ha integrato, pertanto, il vizio di extra petizione, rendendo nulla la relativa statuizione. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri quattro, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha dichiarato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla carenza di legittimazione passiva della società concessionaria, con condanna della società contribuente alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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