Cartella 2017: proroga biennale se il ruolo è affidato entro 2021 (Cass. civ. n. 5758/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per una cartella relativa a dichiarazioni presentate nel 2017, se il ruolo è affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021, il termine per la notificazione è prorogato di 24 mesi ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020.
La proroga speciale prevista dall’art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020 non si applica alle dichiarazioni presentate nel 2017 quando riguarda la liquidazione automatizzata, essendo riferita, per tale fattispecie, alle dichiarazioni presentate nel 2018.
La disciplina applicabile deve essere individuata verificando preliminarmente l’ambito temporale e oggettivo delle diverse disposizioni emergenziali.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava il 1° luglio 2022 una cartella derivante da controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA e REDDITI presentate nel 2017 e relative all’anno d’imposta 2016. La contribuente eccepiva la decadenza dalla notificazione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Il giudice di primo grado respingeva l’eccezione, applicando la proroga di 24 mesi prevista dall’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, poiché il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione il 25 maggio 2021. Il giudice di secondo grado giungeva invece alla conclusione opposta, dichiarando intervenuta la decadenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto il rapporto tra l’art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020 e l’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020. La prima disposizione contempla specifiche proroghe dei termini di notificazione delle cartelle, ma delimita espressamente il proprio ambito applicativo in funzione dell’anno di presentazione delle dichiarazioni e della tipologia di controllo.
Per le somme risultanti dalla liquidazione automatizzata, l’art. 157, comma 3, considera le dichiarazioni presentate nell’anno 2018. Nel caso esaminato, invece, le dichiarazioni erano state presentate nel 2017. La disposizione speciale non poteva quindi trovare applicazione.
Venuto meno il presupposto per applicare l’art. 157, la Corte individua come unica disciplina pertinente l’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020. Tale norma proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo individuato dalla stessa disposizione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021.
Nel caso concreto, le somme erano state iscritte a ruolo il 27 aprile 2021 e il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione il 25 maggio 2021. Poiché l’affidamento ricadeva nella finestra temporale prevista dalla norma, il termine ordinario di decadenza, individuato nel 31 dicembre 2020, doveva essere prorogato di due anni.
La notificazione effettuata il 1° luglio 2022 risultava quindi tempestiva. La Corte esclude pertanto che l’agente della riscossione fosse decaduto dal potere di notificare la cartella.
La Decisione
- L’art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020 non si applica alla fattispecie, perché riguarda, per la liquidazione automatizzata considerata, dichiarazioni presentate nel 2018.
- Per le dichiarazioni presentate nel 2017 trova applicazione l’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020 quando il ruolo è affidato entro il 31 dicembre 2021.
- Il termine di notificazione della cartella è in tale ipotesi prorogato di 24 mesi.
- La cartella notificata il 1° luglio 2022 è quindi tempestiva.
- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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