Cumulo incentivi e prezzi maggiorati con verifica GSE (TAR Lazio n. 7189 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 10, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2014 per la conclusione del procedimento di verifica del GSE ha natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente inconfigurabilità del silenzio-assenso e dell’archiviazione del procedimento per decorso del termine. Il GSE è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi, esercitabile per tutta la durata del rapporto di incentivazione, senza termini decadenziali, trattandosi di potere volto a garantire la corretta erogazione di risorse pubbliche. In relazione agli impianti di cogenerazione, i prezzi maggiorati di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 9/1991 e alla delibera CIP 6/92 non rientrano tra le ipotesi derogatorie di cui all’art. 6, commi 2 e seguenti, del d.m. 5 settembre 2011 e pertanto non sono cumulabili con i certificati bianchi. Il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per conservare un beneficio ottenuto in difetto dei presupposti normativi. Nell’indice energetico IEN rientrano tra i servizi ausiliari le utenze elettriche funzionali al funzionamento dell’unità di cogenerazione.

Il Fatto

La società, operante nel settore dei fitofarmaci, è titolare di un impianto di cogenerazione per il quale ha ottenuto l’accesso al regime di sostegno di cui al d.m. 5 settembre 2011 tramite apposita Convenzione con il GSE. Nel marzo 2018 la società ha presentato domanda per il riconoscimento dei certificati bianchi relativi alla produzione dell’anno 2017, ma il GSE ha avviato un procedimento di controllo con verifica e sopralluogo, all’esito del quale ha comunicato, con la nota impugnata, il diniego del riconoscimento. Il diniego si fondava, in particolare, sulla violazione del divieto di cumulo di incentivi, avendo l’impianto beneficiato per gli anni dal 2002 al 2006 dei prezzi incentivanti di cui all’art. 22 l. n. 9/1991 e alla delibera 108/97 dell’ARERA, e sull’errata determinazione dell’indice energetico IEN per inclusione di consumi delle pompe di rilancio condense e di alimento dell’attemperatore.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla tardività del provvedimento, richiamando il consolidato orientamento per cui il termine di 180 giorni di cui all’art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014 ha carattere acceleratorio e non perentorio. L’interesse pubblico al recupero degli incentivi indebitamente erogati prevale, impedendo che l’infruttuoso decorso del termine possa precludere l’esercizio dei poteri di controllo. La potestà del GSE non ha connotazioni sanzionatorie ma costituisce atto vincolato di decadenza accertativa della mancanza dei requisiti condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento.

Il Collegio ha poi escluso la configurabilità del legittimo affidamento, rilevando come il GSE, essendo il soggetto deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantenga in ogni fase il potere di verifica circa la spettanza degli stessi. Fino al positivo superamento del controllo nessun affidamento può sorgere in capo al beneficiario, potendo le verifiche appurare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’accesso agli incentivi. Il potere di controllo è immanente e non è previsto alcun termine decadenziale di attivazione.

Sul quarto motivo, il TAR ha confermato che i prezzi incentivati riconosciuti ai sensi dell’art. 22, comma 5, l. n. 9/1991 e della delibera CIP 6/92 non rientrano tra le ipotesi derogatorie del divieto di cumulo di cui all’art. 6 del d.m. 5 settembre 2011, che hanno carattere tassativo. L’impianto, avendo beneficiato dal 2002 al 2006 dei predetti prezzi, ricade nel divieto di cumulo previsto dal comma 1 dell’art. 6.

Quanto all’indice IEN, la tesi della società secondo cui le utenze elettriche misurate dal contatore fiscale degli ausiliari sarebbero servizi ausiliari è stata giudicata infondata. La finalità del contatore fiscale differisce dalla condizione tecnica fissata dal provvedimento CIP n. 6/92, che richiede di considerare come ausiliari tutti i servizi accessori e necessari al funzionamento dell’impianto, indipendentemente dalla loro collocazione. Il diniego risulta comunque adeguatamente motivato in quanto fondato su violazioni autosufficienti dell’art. 6 e dell’art. 5 del d.m. 5 settembre 2011. L’ultimo motivo è infondato perché le questioni sollevate con il ricorso parallelo sono state già respinte con sentenza passata in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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