Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 5667 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, intervenuta prima della decisione e confermata in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso in appello. Il giudice amministrativo non esamina nel merito i motivi proposti, ma si limita a prendere atto della caducazione dell’interesse e a confermare la sentenza impugnata. La definizione in rito preclude ogni statuizione sulle spese quando le parti appellate non si siano costituite. Ai soli fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente la parte appellante che abbia dichiarato di non avere più interesse.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica comunale aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e lo smaltimento di rifiuti su un complesso turistico-alberghiero, contestando in particolare la modifica di destinazione d’uso di un manufatto ricavato nella grotta sulla spiaggia. Il T.a.r. aveva respinto il ricorso e compensato le spese.

Proposto appello con quattro motivi — mancato esame della domanda di condono edilizio, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, liceità della destinazione pertinenziale a bar, difetto di motivazione del provvedimento demolitorio — la società, dopo aver depositato memoria, ha dichiarato con nota del 6 luglio 2026 di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta preliminarmente la questione processuale sollevata dalla stessa appellante, che con nota del 6 luglio 2026, confermata verbalmente in udienza, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. V n. 3563 del 2014; Sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento — art. 34, comma 5, art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a. — per affermare che la dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.

Da tale premessa discende la declaratoria di improcedibilità del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata, senza alcun esame nel merito dei quattro motivi. Il giudice d’appello non entra pertanto nella questione sostanziale della destinazione d’uso del manufatto né nella disciplina edilizia e paesaggistica invocata dall’appellante.

Quanto alle spese, il Collegio non assume alcuna statuizione per il grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, viene invece considerata soccombente la parte appellante, con l’ordinaria conseguenza in ordine al versamento del tributo.

La sentenza è stata resa nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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