Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 376 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il ricorso è fondato quando risultano osservate le formalità procedurali e le statuizioni non sono state integralmente eseguite. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve ritenersi decorso quando la sentenza sia stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esatto adempimento entro un termine e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione. A tale commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.603,31, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.

La sentenza è passata in giudicato, giusta attestazione del Tribunale di Catania del 30 luglio 2024. Il Ministero si è costituito con comparsa di mera forma. Alla camera di consiglio il difensore ha dichiarato che è stata corrisposta la sorte capitale ma non gli interessi, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza. La stessa è stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. in data 12.01.2024, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Risultando osservate le formalità procedurali vigenti e non essendo state le statuizioni integralmente eseguite, il ricorso è fondato. Il Collegio valorizza l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione da parte dell’amministrazione intimata, costituita in giudizio.

Il TAR accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, o dalla notifica di parte se antecedente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.

Il Collegio precisa che l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice che lo ha nominato, pena le sanzioni previste dalla legge. Nel caso di specie il commissario non avrà diritto ad alcun compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato da TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025. Inoltre il Ministero avrebbe già dovuto provvedere all’adempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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