La mancata partecipazione non travolge il divieto se il contenuto non poteva essere diverso (TAR Lombardia n. 3774 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti limitativi della detenzione e del porto di armi, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non determina l’annullamento dell’atto quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990. Il provvedimento adottato dall’amministrazione in stretta esecuzione di un’ordinanza cautelare di remand, che ribadisca le ragioni poste a fondamento dell’atto gravato senza innovare la causa petendi, ha natura precaria e confermativa e non è autonomamente impugnabile, difettando l’interesse ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto prefettizio che gli vietava la detenzione di armi e munizioni e il decreto questorile che gli revocava la licenza di porto d’armi per uso caccia, entrambi fondati sul verbale dei Carabinieri che lo aveva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di accensione ed esplosioni pericolose ex art. 703 cod. pen., per aver sparato con un fucile calibro 12 in direzione di una strada provinciale. Deduceva la violazione dell’art. 39 del TULPS, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la carenza istruttoria.
L’amministrazione si costituiva resistendo. Con ordinanza cautelare n. 143/2024, la Sezione accoglieva l’istanza e ordinava il riesame in contraddittorio con l’interessato; la Prefettura adottava allora la nota prot. 13353 del 22.02.2024, impugnata con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, il Ministero depositava un decreto penale di condanna emesso a carico del ricorrente per la medesima condotta del 5.10.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso principale, applicando il regime dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, legge n. 241/1990. Pur in presenza della violazione della garanzia partecipativa, il provvedimento non è annullabile quando l’amministrazione dimostra che la decisione non avrebbe potuto essere diversa; nel caso di specie, la sopravvenienza del decreto penale di condanna per il reato ex art. 703 cod. pen., riferito alla stessa condotta posta a fondamento dei provvedimenti gravati, costituisce indice significativo della ragionevolezza del giudizio prognostico di inaffidabilità formulato dall’amministrazione. L’episodio, benché isolato, è stato giudicato grave perché connesso all’uso delle armi.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8590/2021, ha distinto l’atto adottato in stretta esecuzione di un’ordinanza cautelare da quello adottato in occasione di essa come frutto di autodeterminazione amministrativa. La nota prot. 13353/2024, emanata “in ottemperanza” al remand, non ha innovato la causa petendi e non ha manifestato una volontà di autotutela, limitandosi a ribadire le ragioni già poste a fondamento degli atti gravati; pertanto, essa segue le sorti dell’ordinanza cautelare e non è autonomamente impugnabile.
Ad abundantiam, il Collegio ha osservato che, anche volendo qualificare la nota come atto autonomo, il gravame sarebbe comunque infondato nel merito, poiché il giudizio prognostico di inaffidabilità è stato ritenuto del tutto ragionevole alla luce degli elementi istruttori acquisiti. Le spese della fase di merito sono state compensate per la peculiarità della situazione giuridica esaminata.
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Nota della Redazione
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