Diniego titolo di viaggio al rifugiato per condanne e dubbi sull’identità (TAR Lazio n. 14436 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto del ricorso. Il rifiuto del titolo di viaggio allo straniero titolare di protezione internazionale è legittimo qualora sussistano condanne penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, l’immancato pagamento delle pene pecuniarie – che configura un potere vincolato di diniego ai sensi dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967 – e ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del richiedente, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007.

Il Fatto

Uno straniero, titolare dello status di rifugiato internazionale, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva respinto la sua richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri. L’Amministrazione fondava il diniego su tre ragioni: le numerose sentenze penali di condanna per gravi reati, il mancato pagamento delle pene pecuniarie e i seri dubbi sulla reale identità dell’istante, emersi a seguito delle diverse identificazioni con nominativi differenti.

Il ricorrente contestava il provvedimento, sostenendo l’eccessiva risalenza nel tempo dei fatti e la non pericolosità dei reati per la sicurezza nazionale, richiedendo una valutazione concreta della sua pericolosità sociale. Lamentava, inoltre, che l’identità personale era stata accertata dalla Commissione Territoriale e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente motivato l’utilizzo degli alias.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, richiamando il principio per cui è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il diniego. In tal senso, ha rilevato come il ricorrente non avesse contestato il mancato pagamento delle multe, concentrando le proprie censure sugli altri profili.

Il Collegio ha poi ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 251/2007, che impone il rifiuto del titolo di viaggio per gravissimi motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico, e l’art. 24, comma 2, del medesimo decreto, che preclude il rilascio in caso di ragionevoli dubbi sull’identità del richiedente. Ha inoltre evidenziato il disposto dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, che vieta il rilascio del passaporto a chi debba soddisfare una multa o ammenda.

Con riferimento ai precedenti penali, il Tribunale ha osservato che le condanne riportate dal ricorrente, per violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per altri delitti, non erano tutte remote nel tempo e rappresentavano un chiaro indice di inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.

Quanto al mancato pagamento delle pene pecuniarie, il Collegio ha precisato che la norma invocata configura un potere vincolato di diniego, non residuando alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione. L’interesse creditorio dello Stato è stato ritenuto preminente rispetto all’interesse dello straniero ad allontanarsi dal territorio nazionale. Infine, in merito agli alias, il Tribunale ha ritenuto che l’accertamento dell’identità compiuto dalla Commissione Territoriale non fosse dirimente, essendo compatibile con l’avere fornito generalità false alle autorità di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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