Giudicato esterno su ammortamento marchio e periodi d’imposta successivi (Cass. civ. Sez. V n. 2830 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla inerenza e sulla deducibilità del costo di acquisizione del diritto di usufrutto di un marchio — componente negativo a carattere pluriennale — esplica efficacia vincolante nei giudizi relativi ai successivi periodi d’imposta in cui il medesimo costo è frazionato e imputato a titolo di ammortamento. Il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta non osta a tale estensione, poiché l’accertamento attinge il titolo unitario generatore del componente frazionato e non fatti variabili da periodo a periodo. Il giudicato è rilevabile anche d’ufficio, purché non siano mutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell’inerenza.

Il Fatto

La società contribuente, attiva nella produzione e commercializzazione di autogrù, nel periodo d’imposta contestato era posseduta da una controllante estera e inserita in un gruppo multinazionale. Nel dicembre 2004 la capogruppo statunitense le cedette il diritto di usufrutto quinquennale sul marchio del gruppo; la contribuente pagò un corrispettivo di oltre otto milioni di euro, iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, e lo ammortizzò per la durata dell’usufrutto. Nel contempo concesse in licenza l’uso del marchio a due controllate italiane, incassando royalties.

L’Agenzia delle Entrate rettificò le dichiarazioni, recuperando a tassazione la quota di ammortamento dedotta, ritenendo l’operazione priva di una ragione economica diversa dal risparmio fiscale e quindi il costo privo del requisito di inerenza, in violazione dell’art. 109, commi 1 e 5, del T.U.I.R. In primo grado la contribuente ottenne l’annullamento degli atti; la CTR accolse l’appello dell’Ufficio, negando la legittimità della deduzione. La società ricorse per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi in ordine all’economicità dell’operazione e alla certezza e inerenza del costo. La Corte li tratta congiuntamente e introduce un dato sopravvenuto: il contenzioso relativo al medesimo componente, per un diverso periodo d’imposta, era stato definito con sentenza della CTR Emilia-Romagna n. 2511/9/17, favorevole alla contribuente, già divenuta irrevocabile per la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del ricorso erariale.

La Corte rileva che quel giudizio attinge la matrice fattuale e giuridica comune degli avvisi relativi ai diversi anni: la stessa operazione di acquisizione dell’usufrutto, da cui scaturisce il costo pluriennale contestato. La sentenza definitiva ha accertato l’inerenza del costo all’attività d’impresa, la legittimità fiscale del contratto e l’esistenza di valide ragioni economiche.

Sul piano dei principi, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006: quando due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo rapporto giuridico e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune preclude il riesame, e l’efficacia riguarda anche i rapporti di durata. L’autonomia dei periodi d’imposta cede di fronte agli elementi che, estendendosi a più periodi, hanno carattere tendenzialmente permanente, tra cui la deducibilità di una spesa o la spalmatura pluriennale dell’ammortamento.

Il percorso è confermato da Sezioni Unite n. 8500 del 2021 e da Cass. n. 29084 del 2022, che ribadisce l’efficacia del giudicato sull’inerenza quando restino immutati gli elementi fattuali. Nel solco di Cass. n. 7437 del 2023, in materia di ammortamento, la Corte afferma che il giudicato sulla prima iscrizione si riflette sulla legittimità delle quote dedotte negli anni successivi. Il giudicato sulla qualificazione giuridica di un negozio, inoltre, spiega effetto preclusivo anche nei giudizi relativi a tributi diversi.

Sussistono quindi i presupposti soggettivi e oggettivi per estendere alla fattispecie il giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, sia quanto al disconoscimento del componente negativo ai fini IRES ed IRAP, sia, per necessaria conseguenza, quanto alle sanzioni. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, i ricorsi introduttivi sono accolti nel merito; il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

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