L’omesso esame di prove documentali è precluso dalla doppia conforme in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 18612 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si prospetta l’omesso esame di prove documentali, quando la decisione impugnata sia conforme a quella di primo grado, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., che ha assorbito la previsione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri l’esistenza di ipotetiche e rilevanti ragioni fattuali difformi fatte proprie dai giudici di merito. La mancata reiterazione dell’istanza di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio sommario di cognizione ne determina l’inammissibilità in appello, a mente dell’art. 702-quater cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. La richiesta di una rilettura dell’apprezzamento istruttorio di documenti, come la dichiarazione dei redditi, è inammissibile in sede di legittimità, configurandosi come un’istanza di nuovo esame del merito.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il proprio consulente fiscale e un’altra società, chiedendone la condanna in solido alla restituzione della somma versata all’Agenzia delle Entrate a seguito della mancata trasmissione della dichiarazione IRAP e della successiva cartella di pagamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata l’esistenza del credito d’imposta che la società asseriva di aver opposto in compensazione. La Corte d’Appello confermava la decisione, respingendo sia l’impugnazione principale della società sia quella incidentale del professionista.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, deducendo l’erroneo rigetto delle istanze di prova testimoniale, riproposte solo in appello e ritenute indispensabili. Con il secondo, prospettava l’omesso esame delle quietanze di versamento degli acconti IRAP, da cui si sarebbe dovuto evincere il credito portato in compensazione.
La Suprema Corte ha osservato come l’oggetto delle prove testimoniali (l’affidamento dell’incarico, l’omesso invio della dichiarazione, la mancata trasmissione dell’accertamento) non incidesse sulla ragione decisoria, incentrata sulla mancata prova della sussistenza del credito IRAP. Inoltre, la mancata reiterazione dell’istanza di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni ne aveva determinato l’inammissibilità. Quanto alle quietanze, la Corte ha chiarito che l’omesso esame di prove documentali è precluso dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, non avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza di ragioni fattuali difformi tra le due sentenze.
La Corte ha infine respinto la richiesta di una mera rilettura dell’apprezzamento istruttorio della dichiarazione IRAP 2009, qualificandola come un’inammissibile istanza di nuovo esame del merito in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali, distratte in favore del difensore della parte controricorrente, e la declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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