Giudicato esterno sulla nullità della convenzione di esenzione TARSU (Cass. civ. Sez. V n. 21990 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora tra le stesse parti sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia accertato la nullità della convenzione sulla cui base il contribuente fondava il diritto all’esenzione dal tributo, tale accertamento assume efficacia di giudicato esterno anche nei giudizi relativi alle altre annualità d’imposta. L’efficacia del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, poiché questo opera solo per i fatti variabili da periodo a periodo e non per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, tra cui le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria. Ne consegue la definitiva caducazione del titolo pattizio e il necessario assoggettamento del bene al tributo, nella misura stabilita dal regolamento comunale.
Il Fatto
Un Comune aveva intimato a una società il pagamento della TARSU per l’anno 2011, in relazione a un centro commerciale, sulla base di un avviso di accertamento. La società si era opposta invocando una convenzione stipulata con l’ente nel 1997, che la esonerava dal tributo. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo la convenzione nulla per violazione di norma imperativa.
La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva riconosciuto il diritto all’esenzione, richiamando un proprio precedente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Nelle more, con sentenza divenuta definitiva, la Corte di cassazione aveva già confermato la legittimità degli avvisi emessi dal medesimo Comune per le annualità 2007 e 2008, sul presupposto della nullità della stessa convenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi di ricorso, perché il profilo decisivo è costituito dall’eccepito giudicato esterno. La sentenza impugnata, infatti, si fondava integralmente su una pronuncia di appello che era stata cassata, con accertamento definitivo della nullità della convenzione del 1997 nella parte in cui esonerava la società dall’assoggettamento al tributo.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006: quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse. La Corte ricorda inoltre che tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata.
Il principio di autonomia dei periodi d’imposta non costituisce ostacolo. Esso vale per i fatti variabili da periodo a periodo, come la capacità contributiva o le spese deducibili, ma non per gli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più annualità, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una disciplina tributaria, che assumono carattere tendenzialmente permanente. A sostegno il Collegio richiama altre pronunce conformi, tra cui Cass. n. 13152 del 2019 e Cass. n. 37 del 2019.
Nel caso concreto, la sentenza definitiva, resa tra le parti per i precedenti periodi della medesima imposta, accerta la nullità della convenzione su cui la contribuente aveva fondato le proprie difese e il proprio preteso diritto all’esenzione. Quell’accertamento spiega quindi efficacia di giudicato esterno anche per l’anno 2011, oggetto del giudizio.
Ne deriva il necessario assoggettamento del centro commerciale alla TARSU, nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi, in applicazione del regolamento comunale in materia. L’esclusione dell’imposizione ritenuta in appello si basava, infatti, esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente è rigettato, con compensazione delle spese di merito e condanna della controricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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