Responsabilità da cosa in custodia del proprietario per infiltrazioni dell’inquilino (Cass. civ. Sez. III n. 6756 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, fondandosi sulla sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode. Essa grava anche sul proprietario dell’immobile, che della cosa è presunto custode, ed è esclusa soltanto dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa e, quanto al terzo, dall’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all’evento. Il rilievo causale del fatto del terzo non si sottrae a tale rigoroso vaglio, poiché l’obbligo di custodia permane nel titolare anche in caso di utilizzo dell’immobile da parte di altri.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento in Roma convenne in giudizio la proprietaria dell’immobile sovrastante per ottenere il risarcimento dei danni provocati alle pareti e ai soffitti da una rilevante infiltrazione d’acqua. La convenuta eccepì l’inammissibilità della domanda, sostenendo che la responsabilità dell’evento andava ricondotta alla condotta di una persona ospitata nel proprio appartamento, che aveva omesso di chiudere l’acqua del bagno.
Il Giudice di pace accolse la domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e condannò la convenuta al risarcimento. Il Tribunale di Roma, in sede di appello, rigettò l’impugnazione principale e accolse l’appello incidentale dell’erede dell’attrice, riqualificando la responsabilità dell’appellante ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. Avverso tale sentenza la convenuta propose ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode. Essa può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, qualificate dalla colpa e, per il terzo, dall’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all’evento.
Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ricondotto il danno alla cosa costituita dall’appartamento sovrastante, comprensivo degli impianti, mentre il proprietario ne è stato presunto custode e, come tale, investito in via permanente delle relative potestà di gestione, anche quando l’immobile sia utilizzato da terzi. Il caso fortuito si integra, secondo la Corte, soltanto con un’azione imprevedibile e non altrimenti impedibile posta in essere da costoro.
La Corte ribadisce che sul proprietario grava l’obbligo di custodia, come affermato da risalente giurisprudenza (Cass. n. 5925 del 26.05.1993), secondo cui la responsabilità dell’art. 2051 cod. civ. può riguardare anche i danni dipendenti dall’insorgere, nella cosa in custodia, di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni d’acqua da un immobile a un altro.
Quanto ai profili processuali, il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non censurando adeguatamente l’irrilevanza riconosciuta alla presenza dell’ospite. Analogamente inammissibili sono i motivi sulla prova testimoniale, sul preteso malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. e sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che si risolvono in una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio. La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 11892 del 10.06.2016 e Cass. n. 26965 del 20.12.2007. Il nono motivo è infondato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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