Vincite a poker live: tassabili solo se non provate da case da (Cass. civ. Sez. V n. 16346 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco autorizzate situate in Italia, in altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito, essendo l’imposta assolta direttamente dalla casa da gioco. Le vincite conseguite in case da gioco situate in Paesi estranei all’Unione europea sono invece soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, non trovando applicazione i principi di non discriminazione e tipizzazione delle limitazioni degli artt. 56 e 52 TFUE. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la provenienza della vincita, ma oggetto della prova è la natura autorizzata della casa da gioco e la sua collocazione, non la qualità di sostituto d’imposta del soggetto erogatore.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione, rilevava attraverso la consultazione di un sito internet specializzato che un giocatore professionista di poker aveva partecipato a tornei live svoltisi all’estero, conseguendo vincite in contanti non dichiarate tra i redditi diversi. Venivano emessi tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

Il contribuente impugnava gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo la normativa nazionale incompatibile con il diritto unionale. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello dell’Ufficio, qualificando le vincite come proventi da gioco on line e rilevando che il contribuente non aveva documentato gli importi né la qualità di sostituto d’imposta delle case da gioco. Propone ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato in materia. Le vincite al gioco elencate nell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito, senza deduzione, ai sensi dell’art. 69, comma 1, TUIR. Se il soggetto erogatore rientra tra quelli dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, opera la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 30 del d.P.R. n. 600/1973, ma tale ritenuta non è applicata sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate, essendo la tassazione compresa nell’imposta sugli spettacoli.

In adesione alla giurisprudenza unionale, anche le vincite realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi, dovendosi escludere restrizioni discriminatorie rispetto ai redditi provenienti da case da gioco nazionali, in violazione della libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE. Un trattamento diverso si giustifica solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica ex art. 52 TFUE. La Corte richiama Cass. n. 13038 del 2021, Cass. n. 22424 del 2023 e Cass. n. 3879 del 2025, che ha precisato come il principio della giurisprudenza unionale non valga per le vincite conseguite in Paesi estranei all’Unione europea. L’art. 6 della legge n. 122/2016 ha poi inserito il comma 1-bis dell’art. 69 TUIR, recependo tale assetto.

Su questa base la Corte rileva l’errore dei giudici di appello, che hanno preteso dal contribuente la dimostrazione della qualità di sostituto d’imposta delle case da gioco. Ciò che rileva è invece la verifica che le vincite siano state corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in Italia, in altro Stato UE o in Paesi esterni allo Spazio economico europeo.

La Corte censura inoltre il fraintendimento sulla natura del gioco: la sentenza impugnata ha ragionato di vincite on line, mentre il sito consultato censisce i piazzamenti nei tornei di poker dal vivo. Il giudice del rinvio dovrà accertare se da tale fonte emerga che le vincite sono state effettuate presso case da gioco fisiche, individuandone la collocazione, e pronunciarsi sui motivi di appello riproposti. Richiamando l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la Corte conferma l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente per le movimentazioni bancarie, temperata dall’obbligo del giudice di merito di verificare analiticamente le prove offerte. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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